La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, l'articolo 31, paragrafo 4, l'articolo 35, paragrafo 2, l'articolo 38, paragrafo 4, l'articolo 39, paragrafo 6, l'articolo 44, paragrafo 5, l'articolo 50, paragrafo 9, l'articolo 51, paragrafo 3, l'articolo 54, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, l'articolo 56, paragrafo 8, l'articolo 57, paragrafo 5, l'articolo 75, paragrafo 3, l'articolo 84, paragrafo 3, l'articolo 109, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 116, paragrafo 4, l'articolo 117, paragrafo 3, l'articolo 140, paragrafo 6, l'articolo 146, paragrafo 11, l'articolo 161, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 184, paragrafo 9, l'articolo 186, paragrafo 2, l'articolo 187, paragrafo 2, l'articolo 192, paragrafo 6, l'articolo 193, paragrafo 8, l'articolo 198, paragrafo 4, l'articolo 202, paragrafo 10, e l'articolo 204, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (2), codificato come regolamento (CE) n. 207/2009, ha istituito un sistema specifico dell'Unione per la protezione dei marchi da ottenere a livello di UE sulla base di una domanda presentata all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»).
(2)Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha adeguato le competenze conferite alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 207/2009 agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire la conformità al nuovo quadro giuridico derivante dal suddetto adeguamento sono stati adottati il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione (4) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione (5).
(3)Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (6) è stato codificato come regolamento (UE) 2017/1001. Per motivi di chiarezza e di semplificazione, i riferimenti contenuti in un regolamento di esecuzione dovrebbero riflettere la nuova numerazione degli articoli risultante dalla codificazione dell'atto di base pertinente. Il regolamento (UE) 2017/1431 dovrebbe pertanto essere abrogato e le disposizioni di tale regolamento di esecuzione dovrebbero essere riprese, con riferimenti aggiornati al regolamento (UE) 2017/1001, nel presente regolamento.
(4)Per motivi di chiarezza, di certezza del diritto e di efficienza e al fine di agevolare il deposito delle domande di marchio UE, è fondamentale precisare, in modo chiaro ed esaustivo, le indicazioni obbligatorie e facoltative che devono essere contenute in una domanda di marchio UE, evitando al contempo oneri amministrativi superflui.
(5)Il regolamento (UE) 2017/1001 non impone più la rappresentazione del marchio in forma grafica, a condizione che essa consenta alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l'oggetto della protezione. Al fine di garantire la certezza del diritto è pertanto necessario affermare esplicitamente che il preciso oggetto del diritto esclusivo conferito dalla registrazione è definito dalla rappresentazione. Questa dovrebbe, se del caso, essere integrata da un'indicazione del tipo di marchio interessato. Ove opportuno essa può essere integrata da una descrizione del segno. Tale indicazione o descrizione dovrebbe essere in linea con la rappresentazione.
(6)Al fine di garantire la coerenza a livello del processo di deposito di una domanda di marchio UE e di aumentare l'efficacia delle ricerche di anteriorità, è inoltre opportuno stabilire i principi generali che la rappresentazione di ciascun marchio deve soddisfare e dettare le norme e i requisiti specifici relativi alla rappresentazione di determinati tipi di marchio, conformemente alla natura e agli attributi specifici del marchio.
(7)L'introduzione di alternative tecniche alla rappresentazione grafica, in linea con le nuove tecnologie, deriva dalla necessità di modernizzare il processo di registrazione, in modo da allinearlo agli sviluppi tecnici. Al contempo andrebbero stabilite le specifiche tecniche per il deposito della rappresentazione del marchio, comprese le rappresentazioni depositate in formato elettronico, al fine di garantire che il sistema del marchio UE continui a essere interoperabile con il sistema istituito dal protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 (7) (protocollo di Madrid). Conformemente al regolamento (UE) 2017/1001 e ai fini di una maggiore flessibilità e di un più rapido adeguamento ai progressi tecnologici, è opportuno che il compito di stabilire le specifiche tecniche dei marchi depositati in formato elettronico sia lasciato al direttore esecutivo dell'Ufficio.
(8)È opportuno snellire le procedure in modo da ridurre gli oneri amministrativi legati al deposito e al trattamento delle rivendicazioni di priorità e di preesistenza. Non dovrebbe essere quindi più necessario presentare copie autenticate della domanda o registrazione anteriore. In caso di rivendicazione di priorità l'Ufficio non dovrebbe inoltre essere più obbligato a inserire nel fascicolo una copia della domanda anteriore di marchio.
(9)In seguito all'abolizione dell'obbligo di rappresentazione grafica di un marchio alcuni tipi di marchi possono essere rappresentati in formato elettronico; la loro pubblicazione con mezzi convenzionali quindi non è più idonea. Al fine di garantire la pubblicazione, necessaria per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, di tutte le informazioni riguardanti la domanda, l'accesso alla rappresentazione del marchio mediante un link al registro elettronico dell'Ufficio dovrebbe essere riconosciuto come forma valida di rappresentazione del segno ai fini della pubblicazione.
(10)Per gli stessi motivi all'Ufficio dovrebbe essere inoltre consentito di rilasciare certificati di registrazione in cui la riproduzione del marchio è sostituita da un link elettronico. Per i certificati rilasciati dopo la registrazione e al fine di trattare le istanze presentate in un momento in cui i dati relativi alla registrazione possono essere mutati è opportuno prevedere la possibilità di rilasciare versioni aggiornate del certificato recanti l'indicazione delle successive iscrizioni nel registro.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0626