La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La versione in lingua tedesca del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene errori nell'allegato II, parte D, categoria di alimenti 12.2, e nell'allegato II, parte E, categorie di alimenti 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 e 17.1. Nella versione in lingua tedesca il nome della categoria di alimenti 12.2 e le condizioni d'impiego (restrizioni/eccezioni) degli additivi alimentari nelle categorie di alimenti 0, 01.7.1, 05.2, 11.1, 12.2, 12.2.2, 13.2 e 17.1 dovrebbero pertanto essere rettificati, al fine di garantire la chiarezza giuridica per gli operatori dei settore alimentare e il buon funzionamento del mercato interno.
(2)La versione in lingua greca del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene errori nell'allegato II, parte E, categoria di alimenti 05.2. Nella versione in lingua greca le condizioni d'impiego (restrizioni/eccezioni) degli additivi alimentari nella categoria di alimenti 05.2 dovrebbero pertanto essere rettificate, al fine di garantire la chiarezza giuridica per gli operatori dei settore alimentare e il buon funzionamento del mercato interno.
(3)La versione in lingua ceca del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene errori nell'allegato II, parte E, categoria di alimenti 08.2. Nella versione in lingua ceca le condizioni d'impiego (restrizioni/eccezioni) degli additivi alimentari nella categoria di alimenti 08.2 dovrebbero pertanto essere rettificate, al fine di garantire la chiarezza giuridica per gli operatori dei settore alimentare e il buon funzionamento del mercato interno.
(4)È quindi opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua ceca, greca e tedesca del regolamento (CE) n. 1333/2008. Le altre versioni linguistiche non sono interessate da tali rettifiche.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
(non riguarda la versione italiana)
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 Aprile 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0627