La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 48, l'articolo 49, paragrafo 3, l'articolo 65, l'articolo 73, l'articolo 96, paragrafo 4, l'articolo 97, paragrafo 6, l'articolo 98, paragrafo 5, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 101, paragrafo 5, l'articolo 103, paragrafo 3, l'articolo 106, paragrafo 3, l'articolo 121, l'articolo 168, l'articolo 194, paragrafo 3, e l'articolo 196, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (2), codificato come regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (3), ha istituito un sistema specifico dell'Unione per la protezione dei marchi da ottenere a livello di UE sulla base di una domanda presentata all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»).
(2)Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009, ha adeguato le competenze da esso conferite alla Commissione agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire la conformità al nuovo quadro giuridico derivante dal suddetto adeguamento, sono stati adottati il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione (5) e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione (6).
(3)Il regolamento (CE) n. 207/2009 è stato codificato come regolamento (UE) 2017/1001. Per motivi di chiarezza e di semplificazione, i riferimenti contenuti in un regolamento delegato dovrebbero riflettere la nuova numerazione degli articoli risultante dalla codificazione dell'atto di base pertinente. Il regolamento delegato (UE) 2017/1430 dovrebbe pertanto essere abrogato e le disposizioni di detto regolamento delegato dovrebbero essere riprese, con i riferimenti aggiornati al regolamento (UE) 2017/1001, nel presente regolamento.
(4)Le norme procedurali in materia di opposizione dovrebbero garantire un esame e una registrazione delle domande di marchio UE da parte dell'Ufficio efficaci, efficienti e celeri attraverso una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa. Al fine di migliorare la certezza del diritto e la chiarezza, tali regole in materia di opposizione dovrebbero tenere conto dei nuovi impedimenti relativi alla registrazione di cui al regolamento (UE) 2017/1001, in particolare per quanto riguarda i requisiti di ricevibilità e di motivazione dei procedimenti di opposizione, e dovrebbero essere adeguate per rispecchiare meglio la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e per codificare l'attuale prassi dell'Ufficio.
(5)Al fine di stabilire nell'Unione un sistema del marchio più flessibile, coerente e moderno, garantendo nel contempo la certezza del diritto, è opportuno ridurre l'onere amministrativo che ricade sulle parti dei procedimenti in contraddittorio, allentando gli obblighi relativi alla motivazione dei diritti anteriori nei casi in cui il contenuto delle prove pertinenti è accessibile online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio nonché gli obblighi relativi alla presentazione delle prove nella lingua procedurale.
(6)Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto è importante precisare le condizioni relative alla modifica di una domanda di marchio UE in modo chiaro ed esaustivo.
(7)Le norme procedurali che disciplinano la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio UE dovrebbero assicurare che un marchio UE possa essere dichiarato decaduto o nullo in modo efficiente ed efficace attraverso procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque. Ai fini di un maggior livello di chiarezza, coerenza, efficienza e certezza del diritto, le norme procedurali che disciplinano la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio UE andrebbero adeguate a quelle applicabili ai procedimenti di opposizione, mantenendo solo le differenze necessarie per via della natura specifica dei procedimenti di decadenza e di nullità. Le domande di cessione di un marchio UE registrato a nome di un agente non autorizzato dovrebbero seguire lo stesso percorso procedurale dei procedimenti di dichiarazione di nullità, fungendo in pratica da alternativa alla dichiarazione di nullità del marchio.
(8)Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia (7), se non diversamente disposto, l'Ufficio gode di potere discrezionale in sede di esame delle prove tardive prodotte al fine di motivare un'opposizione o comprovare l'uso effettivo del marchio anteriore nel contesto dei procedimenti di opposizione o di dichiarazione di nullità. Al fine di garantire la certezza del diritto, i pertinenti limiti di tale potere discrezionale dovrebbero scrupolosamente riflettersi nelle disposizioni che disciplinano i procedimenti di opposizione o di dichiarazione di nullità dei marchi UE.
(9)Al fine di consentire un riesame efficace, efficiente e, nell'ambito della portata del ricorso definita dalle parti, completo delle decisioni adottate dall'Ufficio in prima istanza attraverso una procedura di ricorso trasparente, rigorosa, equa, imparziale e adeguata alla specificità del diritto sulla proprietà intellettuale e tenendo conto dei principi stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1001, è opportuno rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto chiarendo e precisando le norme procedurali e le garanzie procedurali delle parti, in particolare nel caso in cui il convenuto si avvalga del diritto di presentare un'impugnazione incidentale.
(10)Al fine di garantire un'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso dovrebbero, nell'esercizio delle rispettive funzioni conferite loro dal regolamento (UE) 2017/1001 e dal presente regolamento, essere tenuti a garantire un elevato livello di qualità e di coerenza delle decisioni adottate in modo indipendente dalle commissioni in sede di ricorso nonché l'efficienza dei procedimenti di ricorso.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0625