La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
(1)Per contrastare il problema del commercio illecito dei prodotti del tabacco, la direttiva 2014/40/UE prevede che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco tramite il quale registrare i loro movimenti. Ciò consente la tracciabilità e la rintracciabilità di tali prodotti in tutta l'Unione. È opportuno definire le specifiche tecniche relative all'istituzione, al funzionamento e alla compatibilità di tale sistema in tutta l'Unione.
(2)Dovrebbero essere fissate norme in materia di contrassegno delle confezioni con un identificativo univoco, di registrazione e trasmissione dei dati, di trattamento, archiviazione e accesso ai dati e di compatibilità dei componenti del sistema di tracciabilità.
(3)L'azione legislativa a livello dell'Unione è necessaria anche per dare attuazione all'articolo 8 del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo (2) («il protocollo FCTC dell'OMS»). Tale protocollo, ratificato dall'Unione europea (3), prevede che le parti contraenti istituiscano un regime globale di tracciabilità e rintracciabilità per i prodotti del tabacco entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.
(4)Per contrastare le molteplici forme di attività fraudolente che consentono ai consumatori di entrare in possesso di prodotti illeciti, tra cui le pratiche che comportano la falsa dichiarazione di esportazioni, il sistema di tracciabilità previsto dal presente regolamento si applica, in conformità all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE, a tutti i prodotti del tabacco lavorati nell'Unione, nonché a quelli lavorati al di fuori dell'Unione nella misura in cui sono destinati o immessi sul mercato dell'Unione.
(5)Per assicurare l'indipendenza del sistema di tracciabilità e garantire che sia sotto il controllo degli Stati membri, come previsto dall'articolo 8 del protocollo FCTC dell'OMS, è essenziale che i compiti associati al contrassegno degli imballaggi con un identificativo univoco siano ripartiti adeguatamente. Il compito principale che consiste nel generare gli identificativi univoci a livello di confezione unitaria dovrebbe essere attribuito a un soggetto terzo indipendente designato da ciascuno Stato membro («l'emittente di identificativi univoci»).Per evitare il rischio che due o più emittenti di identificativi, indipendentemente l'uno dall'altro, generino lo stesso identificativo univoco, ciascun emittente di identificativi dovrebbe essere identificato a sua volta da un codice identificativo univoco, che dovrebbe figurare negli identificativi univoci che rilascia.
(6)Per garantire l'univocità dell'identificativo, dovrebbe formare parte di ciascun identificativo univoco un numero di serie generato dall'emittente di identificativi che ha una probabilità trascurabile di essere decodificato dai falsificatori.
(7)Conformemente all'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) ad h), della direttiva 2014/40/UE, nel richiedere a un emittente di identificativi gli identificativi univoci per confezioni unitarie i fabbricanti e gli importatori dovrebbero essere tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie affinché l'emittente sia in grado di generare tale identificativo, con l'eccezione della data e dell'ora di fabbricazione, che non sempre si possono determinare in anticipo e che dovrebbero essere aggiunte dagli operatori economici al momento della produzione.
(8)La lunghezza dell'identificativo univoco a livello unitario può influire sulla velocità alla quale i fabbricanti o gli importatori possono applicare tale identificativo alle confezioni unitarie di prodotti del tabacco. Per evitare un'incidenza eccessiva su questo processo e garantire al tempo stesso che lo spazio sia sufficiente per tutte le informazioni prescritte a livello di confezione unitaria, dovrebbe essere stabilito il numero massimo ammesso di caratteri alfanumerici per l'identificativo univoco a livello unitario.
(9)Per garantire che gli identificativi univoci a livello unitario siano in grado di soddisfare le prescrizioni relative al numero massimo ammesso di caratteri alfanumerici è opportuno convertire in codice le informazioni prescritte ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettere da a) a h), della direttiva 2014/40/UE.
(10)Per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di decodificare gli identificativi univoci senza accedere alle informazioni archiviate nel sistema di repertori, gli emittenti di identificativi dovrebbero istituire e mantenere dei flat file. Tali flat file dovrebbero consentire di identificare tutte le informazioni codificate nei codici identificativi univoci. Le dimensioni di tali flat file dovrebbero essere definite, per assicurare che possano essere trasferiti ai dispositivi utilizzati dagli Stati membri per la lettura degli identificativi univoci in modalità offline (offline flat file).
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0574