La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 12,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 15, paragrafo 8, della direttiva 2014/40/UE impone a ogni fabbricante e importatore, nell'ambito del sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco ulteriormente specificato nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione (2), di concludere un contratto con un fornitore terzo indipendente allo scopo di ospitare le informazioni relative ai propri prodotti del tabacco. L'articolo 15, paragrafo 12, della direttiva 2014/40/UE conferisce alla Commissione il potere di definire gli elementi principali di tali contratti.
(2)Per assicurare l'efficace funzionamento del sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco in generale e l'interoperabilità del sistema di repertori in particolare, è opportuno definire gli elementi principali dei contratti di archiviazione dei dati al fine di includere specifiche relative all'operabilità, alla disponibilità e all'esecuzione dei servizi che devono essere prestati dai fornitori di servizi di archiviazione dei dati. Il funzionamento efficace e continuo del sistema di tracciabilità e del sistema di archiviazione dei dati che ne è parte rende necessaria la definizione, da parte dei fornitori, di prescrizioni chiare in materia di portabilità dei dati per i casi in cui un fabbricante o un importatore decida di cambiare fornitore. Per tale motivo i contratti dovrebbero comprendere disposizioni che impongano l'uso di tecnologie prontamente disponibili sul mercato e comunemente utilizzate nel settore per garantire un trasferimento dei dati efficace e ininterrotto tra i fornitori precedenti e i nuovi fornitori.
(3)Al fine di assicurare il necessario livello di flessibilità, dovrebbe essere possibile chiedere al fornitore di servizi di archiviazione dei dati di prestare, dietro pagamento di un compenso, servizi tecnici accessori collegati alla gestione del repertorio primario quali l'espansione della funzionalità operativa delle interfacce utente, purché i servizi aggiuntivi contribuiscano al corretto funzionamento del sistema di repertori e non violino le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/574. Il contratto dovrebbe pertanto prevedere tale opzione.
(4)Per salvaguardare il funzionamento indipendente del sistema di tracciabilità in ogni momento, la Commissione dovrebbe poter revocare l'autorizzazione concessa a un fornitore di servizi di archiviazione dei dati con il quale è già stato concluso un contratto qualora la valutazione o il riesame della capacità tecnica o dell'indipendenza del fornitore dia un esito negativo per quanto concerne l'idoneità dello stesso.
(5)Al fine di assicurare l'organizzazione efficace del funzionamento quotidiano del sistema, i fornitori di repertori primari dovrebbero cooperare fra loro e con le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0573