Decisione d’Esecuzione (UE) 2018/576 della Commissione del 15 Dicembre 2017 relativa alle norme tecniche concernenti gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco.

La Commissione europea,

vista la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2014/40/UE dispone che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato rechino un elemento di sicurezza antimanomissione, composto di elementi visibili e invisibili, allo scopo di facilitare la verifica dell'autenticità dei prodotti del tabacco. È opportuno stabilire norme tecniche per un sistema di elementi di sicurezza.

(2)Gli elementi di sicurezza, insieme al sistema per garantire la tracciabilità dei prodotti del tabacco, di cui all'articolo 15 della direttiva 2014/40/UE e istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione (2), dovrebbero consentire il monitoraggio e un'esecuzione più efficace per garantire la conformità dei prodotti del tabacco alla direttiva 2014/40/UE.

(3)È essenziale disporre nell'Unione di regole comuni in materia di norme concernenti gli elementi di sicurezza, in quanto prescrizioni nazionali divergenti e non sufficientemente precise rischiano di compromettere gli sforzi messi in atto per migliorare la conformità dei prodotti del tabacco alla pertinente regolamentazione dell'Unione. Un quadro maggiormente armonizzato per gli elementi di sicurezza nei diversi Stati membri dovrebbe inoltre agevolare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco leciti.

(4)Le norme tecniche per gli elementi di sicurezza dovrebbero tenere adeguatamente conto dell'elevato grado di innovazione che si registra in questo settore e consentire al contempo alle autorità competenti degli Stati membri di verificare l'autenticità dei prodotti del tabacco in modo efficace. Ciascuno Stato membro dovrebbe essere in grado di definire la combinazione o le combinazioni di elementi di autenticazione da utilizzare per sviluppare gli elementi di sicurezza applicati ai prodotti del tabacco lavorati o importati nel suo territorio. La combinazione o le combinazioni utilizzate dovrebbero includere elementi visibili e invisibili. In base alle norme internazionali gli elementi invisibili, che non sono direttamente percepibili mediante le capacità sensoriali umane, possono essere definiti con riferimento al grado di sofisticatezza delle apparecchiature necessarie per la verifica della loro autenticità. Al fine di massimizzare l'efficacia di tali elementi, è opportuno prescrivere l'uso di almeno un elemento invisibile la cui verifica richieda l'uso di strumenti appositi o apparecchiature di laboratorio professionali. L'inclusione in un elemento di sicurezza di una varietà di tipi diversi di elementi di autenticazione dovrebbe garantire il necessario equilibrio tra flessibilità e un elevato livello di sicurezza. Ciò dovrebbe anche consentire agli Stati membri di tenere conto delle nuove soluzioni innovative in grado di rafforzare ulteriormente l'efficacia degli elementi di sicurezza.

(5)La combinazione di diversi elementi di autenticazione dovrebbe essere prescritta in quanto importante passo per garantire che l'integrità dell'ultimo elemento di sicurezza applicato a un prodotto del tabacco sia adeguatamente protetta.

(6)L'importanza di garantire l'efficacia di un sistema di elementi di sicurezza è riconosciuta da norme convenute a livello internazionale (3). A tal fine, è opportuno istituire garanzie supplementari, che proteggano nella misura più ampia possibile gli elementi di sicurezza e i loro diversi elementi di autenticazione da minacce interne ed esterne. È quindi opportuno prescrivere che almeno un elemento di autenticazione di un elemento di sicurezza sia fornito da un fornitore di soluzioni terzo indipendente, riducendo così la possibilità di attacchi perpetrati da persone fisiche o soggetti direttamente o indirettamente collegati con il produttore o l'autore degli elementi di autenticazione utilizzati per sviluppare l'elemento di sicurezza. Inoltre, al fine di garantire il rispetto continuativo della prescrizione di indipendenza, che è di fondamentale importanza per garantire e preservare l'integrità degli elementi di sicurezza in tutta l'Unione, la Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente le procedure per monitorare la conformità ai criteri di indipendenza stabiliti nella presente decisione. Le conclusioni del riesame dovrebbero essere pubblicate dalla Commissione e costituire parte integrante della relazione sull'applicazione della direttiva 2014/40/UE prevista all'articolo 28 della direttiva stessa.

(7)Vari Stati membri prescrivono bolli fiscali o marchi di identificazione nazionale a fini fiscali. Tali Stati membri dovrebbero essere liberi di consentire che i bolli o marchi siano utilizzati come elementi di sicurezza nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 2014/40/UE e alla presente decisione. Al fine di ridurre al minimo gli oneri economici non necessari, gli Stati membri i cui bolli fiscali o marchi di identificazione nazionale non sono conformi a una o più prescrizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 2014/40/UE e alla presente decisione dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i bolli fiscali o i marchi di identificazione nazionale come parte dell'elemento di sicurezza. In tali casi, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i fabbricanti e gli importatori di prodotti del tabacco siano informati degli ulteriori elementi di autenticazione necessari per sviluppare un elemento di sicurezza conforme a tutte le prescrizioni legislative.

(8)Al fine di garantire l'integrità degli elementi di sicurezza e proteggerla dagli attacchi esterni, gli elementi di sicurezza dovrebbero essere applicati mediante apposizione, stampa o una combinazione delle due, in modo da impedire che vengano sostituiti, riutilizzati o modificati in qualunque modo. Gli elementi di sicurezza dovrebbero inoltre consentire l'identificazione e la verifica dell'autenticità di una singola confezione unitaria di prodotto del tabacco per l'intero periodo in cui il prodotto è immesso sul mercato.

(9)Al fine di consentire la verifica dell'autenticità di un prodotto del tabacco e quindi di intensificare la lotta al commercio illecito di prodotti del tabacco nell'Unione, agli Stati membri e alla Commissione dovrebbero, su richiesta, essere forniti campioni di prodotti da usare come riferimento ai fini delle analisi di laboratorio. Inoltre, al fine di consentire alle autorità competenti di uno Stato membro di verificare l'autenticità di un prodotto del tabacco destinato al mercato nazionale di un altro Stato membro, gli Stati membri dovrebbero fornirsi reciproca assistenza condividendo i prodotti di riferimento ottenuti e, nella misura del possibile, scambiandosi le conoscenze e competenze disponibili.

(10)Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 25 della direttiva 2014/40/UE.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0576

 

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