La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (1), in particolare l'articolo 22,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione (2) stabilisce la struttura e il contenuto dei messaggi relativi all'iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale. Al fine di migliorare la qualità dei dati utilizzati in tali messaggi si dovrebbero modificare le tabelle 1, 2 e 4 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013.
(2)A norma dell'articolo 22 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (3), in caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare i dati relativi al destinatario al momento della spedizione nella bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2, di detta direttiva. A norma del regolamento (UE) n. 612/2013 solo un depositario autorizzato è autorizzato a non indicare i dati relativi al destinatario. È pertanto necessario consentire a uno speditore registrato di lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione nella bozza di documento amministrativo elettronico nel caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, per allinearsi all'articolo 22 della direttiva 2008/118/CE.
(3)La spiegazione contenuta nella colonna F della tabella 1 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 dovrebbe fornire un'identificazione più chiara del dato «Ufficio richiedente», per allinearlo alla definizione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013.
(5)Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione di una nuova versione del sistema informatizzato istituito con la decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e concedere agli Stati membri tempo sufficiente per prepararsi ai cambiamenti derivanti dal presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 15 febbraio 2018.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 15 febbraio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 Marzo 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0504