La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).
(2)La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
(3)Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5), al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
(4)La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6), allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.
(5)Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
(6)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/418 della Commissione (7) a seguito della notifica, da parte dell'Italia, di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nella regione Lombardia e della notifica, da parte dei Paesi Bassi, di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N6 nella provincia di Overijssel in tale Stato membro. L'Italia e i Paesi Bassi hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette.
(7)Dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2018/418, la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N6 in un'azienda avicola situata in Frisia Settentrionale, nel Land Schleswig-Holstein.
(8)La Germania ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale recente focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta situata nel suo territorio.
(9)La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Germania e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Germania si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei nuovi focolai.
(10)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Germania, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito della recente comparsa del focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0510