Regolamento d’Esecuzione (UE) 2018/505 della Commissione del 7 Marzo 2018 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/323 che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)In conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione (2), a determinate condizioni le autorità competenti di uno Stato membro possono rifiutarsi, per motivi giuridicamente giustificati, di fornire a un'altra autorità competente informazioni sui prodotti in sospensione dall'accisa.

(2)Un'autorità competente che abbia trasmesso a un'altra autorità le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della normativa in materia di accise può chiedere all'altra autorità competente un ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese sulla base delle informazioni trasmesse.

(3)Attualmente per trasmettere detti rifiuti e per chiedere e fornire un ritorno d'informazione è necessario utilizzare il sistema di posta protetta CCN.

(4)Al fine di accelerare e migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, tutte le informazioni dovrebbero essere conservate in una posizione centrale. Le autorità competenti dovrebbero pertanto utilizzare il sistema informatizzato per trasmettere i rifiuti e chiedere e fornire un ritorno di informazione anziché ricorrere al sistema di posta protetta CCN.

(5)Ai fini delle richieste di assistenza, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di collegare più messaggi che si riferiscono allo stesso movimento di prodotti o allo stesso operatore se i messaggi sono scambiati in richieste distinte. A tale scopo, è opportuno inserire una nuova voce «Identificativo nazionale di riferimento del caso» nei documenti per i messaggi relativi alle richieste di assistenza e alle richieste di verifica dei movimenti.

(6)Al fine di migliorare l'integrità delle informazioni contenute nelle voci relative ai dati numerici, per alcune voci dovrebbe essere impedito ai soggetti interessati di specificare un valore pari a zero. A tal fine è opportuno modificare le tabelle 2, 3, 7, 10, 11 e 12 dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/323.

(7)I valori in diversi elenchi di codici nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 dovrebbero essere aggiornati al fine di collegare le procedure in materia di accise e di dogane e di migliorare la qualità delle informazioni fornite dagli operatori economici.

(8)Per consentire agli operatori economici di fornire informazioni esaustive e accurate lasciando allo stesso tempo spazio sufficiente per la traduzione delle informazioni, le dimensioni dei campi di testo libero nei messaggi relativi alla cooperazione amministrativa dovrebbero essere aumentate. A tal fine è opportuno modificare le tabelle 7, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/323.

(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323.

(10)Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione di una nuova versione del sistema informatizzato istituito con la decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e concedere alla Commissione e agli Stati membri tempo sufficiente per prepararsi ai cambiamenti derivanti dal presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 15 febbraio 2018.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0505

 

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