Regolamento (UE) 2018/395 della Commissione del 13 Marzo 2018 che stabilisce regole dettagliate per l'impiego di palloni a norma del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)La Commissione è tenuta ad adottare le necessarie regole di attuazione per stabilire le condizioni per l'impiego di palloni in condizioni di sicurezza in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008, qualora tali aeromobili soddisfino le condizioni specificate all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), di tale regolamento.

(2)Alla luce della specifica natura delle operazioni effettuate con palloni, vi è l'esigenza di apposite regole operative, stabilite in un regolamento autonomo. Tali regole operative dovrebbero basarsi sulle regole generali per le operazioni di volo, stabilite nel regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2), ma andrebbero ristrutturate e semplificate in modo da garantire che siano proporzionate e fondate su un approccio basato sul rischio, garantendo nel contempo che i palloni siano impiegati in modo sicuro.

(3)Le regole specifiche per le operazioni di volo con palloni non dovrebbero tuttavia estendersi ai requisiti in materia di sorveglianza delle operazioni di volo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, poiché tali requisiti non sono specifici di una particolare attività di volo, ma si applicano in modo trasversale a tutte le attività di questo tipo. Per quanto riguarda la sorveglianza, i requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 965/2012 e all'allegato II di detto regolamento dovrebbero pertanto continuare ad applicarsi anche alle operazioni di volo con palloni.

(4)Nell'interesse della sicurezza e al fine di garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 216/2008, tutti gli operatori di palloni interessati dal presente regolamento, ad eccezione delle imprese di progettazione o di produzione che eseguono determinate operazioni, sono soggetti a una serie di requisiti di base.

(5)Al fine di tutelare ulteriormente i passeggeri dei palloni, è opportuno predisporre determinati requisiti supplementari per gli operatori impegnati in operazioni commerciali con palloni, da applicarsi in aggiunta ai requisiti di base.

(6)Tali requisiti supplementari dovrebbero tenere conto della natura meno complessa delle operazioni commerciali effettuate con palloni rispetto ad altre forme di aviazione commerciale e dovrebbero inoltre essere proporzionati e fondati su un approccio basato sul rischio. È pertanto opportuno sostituire l'obbligo di produrre un certificato per le operazioni commerciali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 216/2008 con l'obbligo di presentare una dichiarazione preventiva all'autorità competente e stabilire le modalità di presentazione di tale dichiarazione e determinati altri requisiti supplementari.

(7)Tuttavia, considerato il livello di complessità relativamente basso e alla luce di un approccio basato sul rischio, gli operatori impegnati in determinate operazioni commerciali con palloni dovrebbero essere esentati dal requisito di certificazione e dai suddetti requisiti supplementari, compreso l'obbligo di presentare una dichiarazione preventiva. Gli operatori dovrebbero essere soggetti solo ai requisiti di base di cui al presente regolamento che si applicano a tutte le operazioni di volo con palloni interessate dal presente regolamento.

(8)Al fine di garantire una transizione agevole e di evitare per quanto possibile eventuali interruzioni durante l'introduzione del nuovo regime specifico per le operazioni con palloni di cui al presente regolamento, è opportuno che i certificati, le autorizzazioni e le approvazioni rilasciati agli operatori di palloni conformemente alle regole applicabili prima della data di applicazione del presente regolamento continuino ad essere validi e siano intesi come una dichiarazione fatta conformemente al presente regolamento per un periodo di tempo limitato. Dopo la scadenza di tale periodo di tempo, tutti gli operatori impegnati in operazioni commerciali con palloni dovrebbero presentare una dichiarazione in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

(9)Al fine di garantire una transizione agevole e di dare a tutte le parti interessate un lasso di tempo sufficiente a preparare la domanda per tale nuovo regime, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo a partire da un'opportuna data successiva.

(10)L'Agenzia ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato in forma di parere (3) alla Commissione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0395

 

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