La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (di seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC»), che figura nell'allegato I di tale regolamento.
(2)La nota complementare 10 al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata stabilisce che per l'applicazione delle sottovoci 2206 00 31 e 2206 00 39 le bevande fermentate, diverse da quelle presentate in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci, aventi una sovrappressione pari o superiore a 1,5 bar misurata a 20 °C, si considerano come spumanti.
(3)La nota di sottovoci 1 del capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata stabilisce che ai sensi della sottovoce 2204 10, per «vino spumante» si intende il vino che, conservato in recipienti chiusi ad una temperatura di 20 °C, presenta una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar.
(4)La direttiva 92/83/CEE del Consiglio (2), enuncia che le «altre bevande fermentate gassate», rientranti non solo nelle voci 2204 e 2205 ma anche nel codice NC 2206 00 91, come applicabile al momento dell'adozione della direttiva (attualmente codici NC 2206 00 31 e 2206 00 39), hanno una sovrappressione di almeno 3 bar.
(5)Non può essere giustificato dal punto di vista scientifico, o altrimenti, fissare soglie diverse per quanto riguarda la sovrappressione delle bevande fermentate gassate, indipendentemente dalla loro classificazione nei codici NC 2204, 2205 o 2206.
(6)Ai fini della certezza del diritto è necessario modificare la nota complementare 10 al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata, sostituendo l'attuale soglia «uguale o superiore a 1,5 bar» con «uguale o superiore a 3 bar».
(7)Al fine di garantire la coerenza e l'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata in tutta l'Unione per quanto riguarda la definizione di «bevande gassate», la nota complementare 10 al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata dovrebbe essere modificata.
(8)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
(9)Il comitato del codice doganale non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Al capitolo 22 della parte seconda della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, il secondo trattino della nota complementare 10 è sostituito dal seguente:
«Le bevande fermentate altrimenti presentate ed aventi una sovrappressione uguale o superiore a 3 bar misurata a 20 °C.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 Marzo 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0396