La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di sicurezza di vari tipi di operazioni di volo effettuate con diverse categorie di aeromobili, comprese le operazioni con palloni.
(2)Il regolamento (UE) 2018/395 della Commissione (3) stabilisce regole specifiche per l'impiego di palloni. A decorrere dalla data di applicazione di tale regolamento, le operazioni effettuate con palloni non dovrebbero più essere soggette alle norme generali relative alle operazioni di volo, di cui al regolamento (UE) n. 965/2012. Le norme in materia di sorveglianza delle operazioni di volo da parte delle autorità competenti degli Stati membri, di cui all'articolo 3 e all'allegato II del regolamento (UE) n. 965/2012, dovrebbero tuttavia continuare ad applicarsi alle operazioni di volo con palloni, poiché tali requisiti non riguardano specificamente una particolare attività di volo ma si applicano in modo trasversale a tutte le attività di questo tipo.
(3)Il regolamento (UE) n. 965/2012 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, al fine di tenere conto delle nuove norme applicabili alle operazioni con palloni e di chiarire, se del caso, le disposizioni interessate di detto regolamento.
(4)In considerazione della stretta correlazione tra i due regolamenti, è opportuno allineare la data di applicazione delle modifiche che il presente regolamento apporta al regolamento (UE) n. 965/2012 con la data di applicazione del regolamento (UE) 2018/395.
(5)L'Agenzia ha preparato un progetto di norme di attuazione e lo ha presentato in forma di parere (4) alla Commissione, in conformità all'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008;
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0394