La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (1), in particolare l'articolo 74, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)È opportuno dotarsi di norme che stabiliscono una metodologia per effettuare valutazioni intese a determinare se vi è una differenza tra il trattamento effettivo degli azionisti e dei creditori interessati dall'azione o dalle azioni di risoluzione e l'importo che tali azionisti e creditori avrebbero ricevuto se l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE (di seguito «l'entità») fosse stato sottoposto a procedura ordinaria di insolvenza alla data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità a norma dell'articolo 82 della direttiva 2014/59/UE.
(2)Eventuali differenze di trattamento che comportino, per determinati azionisti e creditori, perdite più ingenti nell'ambito della risoluzione dovrebbero conferire loro il diritto a un indennizzo a titolo dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, conformemente all'articolo 101, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2014/59/UE.
(3)La valutazione ex post è effettuata dalla persona indipendente prescritta che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 38 del regolamento delegato 2016/1075 della Commissione (2) (di seguito «il perito»), non appena possibile dopo l'avvenuta azione o le avvenute azioni di risoluzione, anche se il completamento della stessa potrebbe richiedere un certo tempo. Tale valutazione dovrebbe basarsi sulle informazioni disponibili alla data di adozione della decisione di risoluzione dell'entità, al fine di riflettere in modo adeguato le circostanze specifiche, come condizioni di mercato difficili, esistenti alla data della decisione di risoluzione. Le informazioni ottenute dopo la data della decisione di risoluzione dovrebbero essere utilizzate soltanto se avessero potuto ragionevolmente essere note a tale data.
(4)Al fine di garantire una valutazione esaustiva e affidabile, il perito dovrebbe avere accesso ad adeguata documentazione giuridica, in particolare a un elenco di tutti i crediti e i crediti contingenti nei confronti dell'entità, classificati secondo il loro ordine di priorità con procedura ordinaria di insolvenza. Il perito dovrebbe poter concludere accordi per ottenere consulenze o competenze specialistiche in funzione delle circostanze.
(5)Al fine di determinare il trattamento che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l'entità fosse stata sottoposta a procedura ordinaria di insolvenza, il perito dovrebbe stabilire l'importo e la tempistica attesi dei flussi di cassa netti che ciascun azionista e creditore avrebbero ricevuto dalla procedura di insolvenza senza presupporre alcun aiuto di Stato, attualizzati al tasso o ai tassi di attualizzazione pertinente/i. Nel determinare tale stima, ove disponibili e pertinenti, il perito potrebbe anche fare riferimento a informazioni relative a recenti esperienze passate di insolvenza di enti creditizi analoghi.
(6)Il trattamento effettivamente ricevuto da azionisti e creditori nell'ambito della risoluzione dovrebbe essere determinato in considerazione del fatto che tali azionisti e creditori abbiano o meno ricevuto rispettivamente un indennizzo sotto forma di capitale, di titoli di debito o di contante a seguito dell'adozione dell'azione di risoluzione.
(7)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0344