La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 15,
considerando quanto segue:
(1)In uno scenario di risoluzione è importante distinguere tra una prima valutazione intesa a valutare se sussistano le condizioni per la svalutazione e la conversione degli strumenti di capitale o le condizioni per la risoluzione, da un lato, e una valutazione successiva su cui si fonda la decisione di applicare uno o più strumenti di risoluzione, dall'altro. Per quanto riguarda la valutazione iniziale, è opportuno garantire che, nel determinare se sono soddisfatte le condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale, sia effettuata una valutazione equa e realistica delle attività e passività dell'entità. Ai fini della successiva valutazione intesa a orientare la decisione sulle azioni di risoluzione, è importante garantire che la valutazione delle attività e passività dell'entità, che determina la scelta dell'azione di risoluzione e la portata di ogni eventuale svalutazione o conversione degli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica, si basi su ipotesi eque, prudenti e realistiche.
(2)Per garantire che tale valutazione sia equa, prudente e realistica, è importante che essa stimi l'impatto degli eventi prima di qualsiasi azione di risoluzione o prima dell'esercizio del potere di svalutare o di convertire gli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica, nonché l'impatto delle diverse azioni che possono essere attuate dall'autorità di risoluzione.
(3)Il perito dovrebbe avere accesso a tutte le fonti di informazioni e competenze pertinenti, quali ad esempio la documentazione, i sistemi e i modelli interni dell'ente. La capacità dei sistemi e delle capacità interne di sostenere le valutazioni della risoluzione dovrebbe essere valutata dall'autorità di risoluzione nell'ambito della valutazione delle possibilità di risoluzione a norma dell'articolo 15 della direttiva 2014/59/UE. Il perito dovrebbe anche poter concludere accordi per consulenze o competenze specialistiche. La disponibilità di consulenze o competenze specialistiche potrebbe essere fondamentale, ad esempio, per elaborare una stima delle differenze di trattamento a norma dell'articolo 36, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE. L'autorità di risoluzione dovrebbe pertanto accertarsi che il perito abbia accesso a un elenco di tutti i crediti, ivi compresi i crediti contingenti, nei confronti dell'entità, classificati in base ai rispettivi diritti e ordine di priorità con procedura ordinaria di insolvenza, ovvero ad esperti con adeguate competenze giuridiche per l'elaborazione di tale elenco.
(4)Spetta o all'autorità competente o all'autorità di risoluzione stabilire se l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE. Al fine di stabilire se un ente è in dissesto o a rischio di dissesto, l'autorità competente dovrebbe prendere in considerazione la valutazione disciplinata al capo II del presente regolamento, laddove sia già disponibile, e dovrebbe tener conto degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea (ABE) ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 6, della direttiva 2014/59/UE, intesi a promuovere la convergenza delle prassi per stabilire se ricorre tale condizione di risoluzione.
(5)Le valutazioni finalizzate a orientare la decisione o dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione circa il fatto che ricorrano le condizioni per la risoluzione o per la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale dovrebbero essere coerenti con il quadro di regolamentazione contabile e prudenziale applicabile. Il perito, tuttavia, dovrebbe potersi discostare dalle ipotesi formulate dalla dirigenza dell'entità che sottendono alla redazione del bilancio sempreché tale discostamento sia coerente con il quadro di regolamentazione contabile e prudenziale applicabile. Quando si discosta da tali ipotesi, la valutazione dovrebbe essere sostenuta dai migliori dati disponibili ed essere coerente con gli orientamenti di vigilanza esistenti o altre fonti di interpretazione dei principi contabili generalmente riconosciute, in modo da garantire una rappresentazione equa e realistica della situazione finanziaria dell'entità.
(6)È opportuno prevedere norme che garantiscano che le valutazioni finalizzate a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione o la portata della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica siano eque, prudenti e realistiche, in modo da assicurare che tutte le perdite siano pienamente rilevate al momento dell'applicazione degli strumenti di risoluzione o dell'esercizio del potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale. La scelta del criterio di valutazione più appropriato (il valore di possesso o il valore di cessione) dovrebbe essere effettuata per le specifiche azioni di risoluzione prese in considerazione dall'autorità di risoluzione.
(7)È opportuno che le valutazioni finalizzate a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione o la portata della svalutazione e della conversione degli strumenti di capitale al momento dell'insostenibilità economica valutino il valore economico e non il valore contabile. Tali valutazioni dovrebbero prendere in considerazione il valore attuale dei flussi di cassa che l'entità può ragionevolmente attendersi, anche se ciò implica un discostamento dai quadri di valutazione contabile o prudenziale.
(8)Le valutazioni finalizzate a orientare la scelta e la natura delle azioni di risoluzione dovrebbero tener conto del fatto che continuare a detenere attività potrebbe generare flussi di cassa, pur considerando gli eventuali effetti della risoluzione sui flussi di cassa futuri e ipotesi eque, prudenti e realistiche per quanto concerne i tassi di default e la gravità delle perdite. Inoltre, per determinare il valore di capitale economico delle azioni dopo la conversione, il perito dovrebbe poter tener conto di ragionevoli aspettative circa il valore di avviamento (franchise value).
(9)In alternativa, se l'entità non è più in grado di detenere le attività o la cessione delle stesse è ritenuta necessaria o opportuna per raggiungere gli obiettivi di risoluzione, la valutazione dovrebbe tener conto del fatto che tali flussi di cassa potrebbero derivare dalla cessione di attività, passività o linee di business, valutate nell'arco di un periodo di cessione definito.
(10)Il valore di cessione dovrebbe, di norma, essere inteso come valore equivalente al prezzo di mercato osservabile che si potrebbe ottenere sul mercato per una particolare attività o gruppo di attività e può tener conto di uno sconto adeguato in considerazione dell'ammontare di attività oggetto della cessione. Tuttavia, tenendo conto delle azioni da intraprendere nell'ambito del programma di risoluzione, ove opportuno il perito dovrebbe avere la possibilità di definire il valore di cessione applicando una riduzione al prezzo di mercato osservabile in virtù di un eventuale sconto per vendita accelerata. Se le attività non hanno un mercato liquido, il valore di cessione dovrebbe essere determinato facendo riferimento ai prezzi osservabili sui mercati nei quali sono negoziate attività analoghe o a calcoli modellizzati utilizzando parametri di mercato osservabili, tenendo opportunamente conto degli sconti per illiquidità. Se è prevista la vendita dell'attività d'impresa o l'utilizzo dello strumento dell'ente-ponte, si può tener conto di ragionevoli aspettative circa il valore di avviamento (franchise value) ai fini della determinazione del valore di cessione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0345