Decisione dell’Autorità per i Partiti Politici europei e le Fondazioni Politiche europee del 29 Settembre 2017 di registrare la Fondation pour une Europe des nations et des libertés.

L’Autorità per il Partiti Politici europei e le Fondazioni Politiche europee,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l’articolo 9,

vista la domanda presentata dalla Fondation pour une Europe des nations et des libertés,

considerando quanto segue:

(1)Il 4 settembre 2017 l’Autorità ha ricevuto una richiesta dal Mouvement pour une Europe des nations et des libertés («MENL») per conto della Fondation pour une Europe des nations et des libertés («FENL») di registrare quest’ultima in quanto fondazione politica europea (la «richiesta»).

(2)In tale momento il MENL non costituiva ancora un partito politico europeo ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 in quanto non era ancora stato registrato alle condizioni e secondo le procedure di cui al medesimo regolamento.

(3)L’8 settembre 2017 l’Autorità ha inviato al MENL e alla FENL una valutazione preliminare, conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (la «prima valutazione preliminare»), in cui ricordava che, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, la domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea può essere presentata solo per il tramite del partito politico europeo cui la fondazione è ufficialmente collegata.

(4)Nella prima valutazione preliminare l’Autorità ha indicato in via preliminare che, fatta salva la questione di determinare se la richiesta costituisca o meno una domanda ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, essa non era ricevibile o, in alternativa, non soddisfaceva almeno una delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento in parola.

(5)Il 18 settembre 2017 l’Autorità ha notificato al MENL la sua decisione del 14 settembre 2017 di registrarlo in quanto partito politico europeo ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014. Lo stesso giorno, l’Autorità ha ricevuto dalla FENL (il «richiedente») una domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea (la «domanda»).

(6)Durante una telefonata in data 20 settembre 2017 l’Autorità ha informato il richiedente che considerava che tale domanda sostituisse la richiesta del 4 settembre 2017.

(7)Il 25 settembre 2017 l’Autorità ha inviato al richiedente una valutazione preliminare, conformemente all’articolo 34 del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (la «seconda valutazione preliminare»), in cui ricordava che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento, ciascun partito politico europeo e la fondazione politica europea a esso affiliata garantiscono una separazione tra le loro rispettive strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria.

(8)Nella seconda valutazione preliminare l’Autorità ha indicato in via preliminare che la domanda non soddisfaceva almeno una delle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, in quanto sette degli otto membri del consiglio direttivo del richiedente erano altresì membri del consiglio direttivo del MENL.

(9)Il 27 settembre 2017 il richiedente ha annunciato pubblicamente di aver intrapreso una riorganizzazione della composizione del proprio consiglio direttivo per ridurre le sovrapposizioni con quello del MENL, con l’obiettivo di garantire la conformità all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 entro il 19 ottobre 2017.

(10)Il 28 settembre 2017 il richiedente ha trasmesso informazioni concernenti il suddetto annuncio pubblico, fornendo ulteriori precisazioni in merito al processo di riorganizzazione della composizione del suo consiglio direttivo per ridurre le sovrapposizioni con quello del MENL, con l’obiettivo di garantire la conformità all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0308(01)

 

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