La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione deve assicurare un'efficace protezione dell'integrità e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Pertanto la direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione debba individuare i paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi di lotta contro il riciclaggio di denaro e di contrasto del finanziamento del terrorismo che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione.
(2)Nell'individuare i paesi terzi ad alto rischio è necessario tener conto delle recenti informazioni disponibili, in particolare le dichiarazioni pubbliche del GAFI, il documento del GAFI «Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process» e i rapporti del gruppo d'esame della cooperazione internazionale del GAFI, riguardo ai rischi presentati dai singoli paesi terzi.
(3)Il GAFI ha individuato l'Etiopia come paese con carenze strategiche nel suo regime di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo («AML/CFT») che rappresentano un rischio per il sistema finanziario internazionale.
(4)Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell'elevato volume di operazioni transfrontaliere da o verso l'Unione e del grado di apertura del mercato, la Commissione ritiene quindi che qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenti anche una minaccia al sistema finanziario dell'Unione.
(5)Conformemente alle ultime informazioni pertinenti, l'analisi della Commissione ha concluso che l'Etiopia dovrebbe essere considerata una giurisdizione di un paese terzo con carenze strategiche nel suo regime di AML/CFT che pongono minacce significative al sistema finanziario dell'Unione ai sensi dei criteri di cui all'articolo 9 della direttiva (UE) 2015/849. L'Etiopia ha tuttavia preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e ha elaborato un piano d'azione con il GAFI, cosa che dovrebbe garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2015/849. L'Etiopia dovrebbe pertanto essere aggiunta alla tabella di cui al punto I dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (2). La Commissione valuterà nuovamente lo status di tale paese alla luce dell'attuazione dell'impegno di cui sopra.
(6)Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nella tabella di cui al punto I dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 è aggiunta la seguente riga:
«10 Etiopia»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 Ottobre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0105