La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Saint-Nectaire», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2) modificato dal regolamento (UE) 2015/1003 (3).
(2)Con lettera del 7 marzo 2017, le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, era stato concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2021 a due operatori stabiliti nel loro territorio che soddisfacevano le condizioni del suddetto articolo, conformemente all'ordinanza del 15 febbraio 2017 sulla denominazione di origine protetta «Saint-Nectaire» pubblicata il 23 febbraio 2017 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese. Nel corso della procedura nazionale di opposizione, tali operatori, che hanno legalmente commercializzato il «Saint-Nectaire» in modo continuo durante almeno i cinque anni precedenti la presentazione della domanda, avevano presentato un'opposizione relativa al carico per ettaro di superficie foraggera principale delle aziende con riduzione del tasso di carico da 1,4 a 1,3 UBA/ha. Gli operatori interessati sono: GAEC Noilhat, Noilhat 63690 Tauves e GAEC de l'Eau verte, Lamur, 63113 Picherande.
(3)Non trattandosi di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4), in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
(4)Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione «Saint-Nectaire» (DOP).
Articolo 2
La protezione accordata ai sensi dell'articolo 1 è soggetta al periodo transitorio concesso dalla Francia a seguito dell'ordinanza del 15 febbraio 2017 sulla denominazione di origine protetta «Saint-Nectaire», pubblicata il 23 febbraio 2017 nella Gazzetta ufficiale della Repubblica francese, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1151/2012, a favore degli operatori che soddisfano le condizioni del suddetto articolo.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 Gennaio 2018.
Per la Commissione,
a nome del Presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0106