La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco UE degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
(2)Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, che può essere avviata su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
(3)Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione ha concluso che l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe essere modificato per quanto riguarda l'uso di E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame nei «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali».
(4)L'uso di edulcoranti nei «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali» è stato autorizzato dalla direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e dal Consiglio (3). Il gruppo di alimenti «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali» comprendeva gli «alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete)», disciplinati dalla direttiva 89/398/CEE del Consiglio (4). Tale direttiva stabiliva una definizione comune per i «prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare» e prevedeva la possibilità di adottare disposizioni specifiche per quanto riguarda gli «alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete)», una categoria di alimenti che rientrava nella definizione dei prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
(5)Dalle conclusioni della relazione della Commissione (5) sugli alimenti destinati alle persone che soffrono di diabete è tuttavia emerso che non vi erano le basi scientifiche per la definizione di specifici requisiti di composizione per tali alimenti. Il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha inoltre soppresso la nozione di «prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare», ivi compresa quella di «alimenti destinati a persone che soffrono di un metabolismo glucidico perturbato (diabete)».
(6)Di conseguenza l'autorizzazione di tali edulcoranti nei «prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali» conformemente all'articolo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 1333/2008 non è più giustificata e tali prodotti non dovrebbero continuare ad essere commercializzati.
(7)L'applicazione uniforme delle condizioni di autorizzazione all'uso degli edulcoranti garantirebbe inoltre chiarezza e il corretto funzionamento del mercato interno.
(8)Nella categoria alimentare «07.2 Prodotti da forno fini» dovrebbero quindi essere soppresse le voci relative agli additivi alimentari E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame che si riferiscono all'uso «solo [nei] prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali».
(9)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008.
(10)Al fine di consentire agli operatori economici di adattarsi alle nuove norme, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale i prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali contenenti uno qualsiasi di tali edulcoranti possano continuare ad essere commercializzati.
(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I prodotti da forno fini per speciali usi nutrizionali contenenti E 950 acesulfame K, E 951 aspartame, E 952 acido ciclamico e i suoi sali di Na e Ca, E 954 saccarina e i suoi sali di Na, K e Ca, E 955 sucralosio, E 959 neoesperidina DC, E 961 neotame, E 962 sale di aspartame-acesulfame ed E 969 advantame che sono stati immessi legalmente sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 Gennaio 2018
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0097