La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La Francia ha presentato una domanda di protezione della denominazione «Cairanne» a norma della parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(2)Conformemente all’articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato tale domanda e ha accertato che sono rispettate le condizioni di cui agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, nonché agli articoli 100, 101 e 102 del suddetto regolamento.
(3)Al fine di consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è quindi opportuno pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del suddetto regolamento e il riferimento della pubblicazione del disciplinare effettuata nel corso della procedura nazionale di esame della domanda di protezione della denominazione «Cairanne»,
Decide:
Articolo unico
Il documento unico redatto conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e il riferimento della pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Cairanne» (DOP) figurano nell’allegato della presente decisione.
A norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il diritto di opporsi alla protezione della denominazione di cui al primo comma del presente articolo è conferito per i due mesi successivi alla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 Gennaio 2018
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018D0111(01)