Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 377/2012 del Consiglio, del 3 maggio 2012, concernente misure restrittive nei confronti di persone, entità e organismi che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Repubblica di Guinea-Bissau (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 3 maggio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 377/2012.
(2)Il 20 dicembre 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma della risoluzione 2048 (2012) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha espunto una persona dall'elenco di persone soggette a misure restrittive.
(3)È opportuno espungere tale persona dall'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) n. 377/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 Gennaio2018
Per il Consiglio
Il Presidente
E. KRALEVA
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0031