La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6 e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
(2)Al fine di attuare l'obbligo di sbarco, l'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.
(3)Il regolamento delegato (UE) 2016/2374 (2) ha istituito un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque sudoccidentali a seguito di una raccomandazione comune presentata nel 2016 da Belgio, Spagna, Francia, Paesi Bassi e Portogallo.
(4)Il Belgio, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Portogallo hanno un interesse diretto alla gestione delle attività di pesca nelle acque sudoccidentali. Il 2 giugno 2017, previa consultazione del Consiglio consultivo per le acque sudoccidentali, tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una nuova raccomandazione comune in cui suggerivano alcune modifiche da apportare al piano in materia di rigetti.
(5)La nuova raccomandazione comune è stata esaminata dallo CSTEP (3). Le misure proposte nella citata raccomandazione comune sono conformi all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono quindi essere incluse nel piano in materia di rigetti.
(6)La nuova raccomandazione comune propone che le attività di pesca del melù (Micromesistius poutassou) catturato con reti a strascico e sciabiche nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa siano parimenti incluse nel piano in materia di rigetti istituito dal regolamento (UE) 2016/2374.
(7)La nuova raccomandazione comune propone inoltre di modificare la definizione delle attività di pesca della rana pescatrice (Lophiidae) nelle divisioni CIEM VIII a, b, d, ed e, e nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa, quali indicate nel piano in materia di rigetti, aggiungendovi un codice di attrezzo per i tramagli (GTR) e riducendo da 200 a 170 mm le dimensioni di maglia per tutte le reti fisse.
(8)La nuova raccomandazione suggerisce altresì di mantenere l'esenzione dall'obbligo di sbarco consentita dal piano in materia di rigetti per lo scampo catturato con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX, in quanto la documentazione scientifica indica la possibilità di elevati tassi di sopravvivenza, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi utilizzati nella pesca di tale specie, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Nella sua valutazione lo CSTEP ha concluso che gli ultimi esperimenti e studi, integrati dalle informazioni complementari fornite dagli Stati membri, forniscono prove sufficienti in materia di tassi di sopravvivenza. Pertanto, è opportuno che tale esenzione, concessa già due volte (per il 2016 e il 2017), sia mantenuta anche nel 2018.
(9)L'esenzione de minimis contenuta nel piano in materia di rigetti per il nasello - nel 2018 fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di tale specie effettuate da pescherecci operanti con reti da traino nelle sottozone CIEM VIII e IX - si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un valido aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che le informazioni supplementari in materia di selettività fornite dagli Stati membri dimostrano che la selettività è molto difficile da conseguire per i mestieri interessati. Tuttavia, è necessario condurre ulteriori studi per fornire una migliore giustificazione di questa esenzione. Occorre pertanto estendere tale esenzione al 2018, a condizione tuttavia che gli Stati membri forniscano migliori informazioni a suo sostegno che saranno valutate dallo CSTEP.
(10)È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/2374.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32018R0044