Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/2369 della Commissione del 18 Dicembre 2017 che modifica il Regolamento d’Esecuzione (UE) n. 743/2013 recante misure di protezione sulle importazioni di molluschi bivalvi…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 della Commissione (2) è stato adottato in quanto i controlli del servizio di audit della Commissione avevano rilevato carenze nell'attuazione in Turchia dei controlli ufficiali della produzione di molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione, e in quanto gli Stati membri avevano segnalato partite non conformi di molluschi bivalvi originari della Turchia che non ottemperavano agli standard microbiologici fissati dall'Unione.

(2)L'ultimo controllo del servizio di audit della Commissione, svolto nel settembre 2015, ha rilevato la persistenza di notevoli carenze nel sistema di controllo dei molluschi bivalvi destinati all'esportazione nell'Unione. Le autorità competenti turche hanno fornito informazioni sulle misure correttive avviate per affrontare tali carenze. Persistono tuttavia alcune di esse, in particolare nelle prestazioni dei laboratori.

(3)A causa della natura dei prodotti in questione è pertanto opportuno estendere il periodo di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013 fino a quando non saranno state ottenute garanzie sufficienti, i controlli effettuati dagli Stati membri non avranno dimostrato la conformità delle partite e un controllo di follow-up non avrà confermato che è possibile sospendere le misure.

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

All'articolo 5, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 743/2013, la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2021».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 Dicembre 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2369

 

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