I Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere attuate sia nell'Unione sia nei paesi terzi per combattere tale proliferazione.
(2)L'Unione sta attivamente attuando la strategia e ponendo in essere le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti volti a potenziare il sistema multilaterale di non proliferazione e misure multilaterali volte a rafforzare la fiducia. Il codice di condotta dell'Aia contro la proliferazione dei missili balistici («codice») è parte integrante di tale sistema multilaterale di non proliferazione.
(3)Il 17 novembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/805/PESC (1). Tale posizione comune invita l'Unione, fra l'altro, a convincere il maggior numero possibile di paesi a promuovere l'adesione al codice, soprattutto da parte di quelli in possesso di missili balistici, nonché a sviluppare ulteriormente e attuare il codice, specialmente le misure volte a rafforzare la fiducia, e a promuovere una più stretta relazione tra il codice e il sistema multilaterale di non proliferazione delle Nazioni Unite (ONU).
(4)L'8 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato delle conclusioni e un documento intitolato «Nuove linee d'azione dell'Unione europea nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e relativi vettori». Nel documento si afferma, tra l'altro, che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori continua a costituire una delle maggiori sfide in materia di sicurezza e la politica di non proliferazione costituisce un aspetto essenziale della politica estera e di sicurezza comune.
(5)Il 18 dicembre 2008 il Consiglio ha adottato la decisione 2008/974/PESC (2) a sostegno del codice nell'ambito dell'attuazione della strategia.
(6)Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/423/PESC (3). Tale decisione ha consentito di promuovere con successo l'universalità del codice e il rispetto dei suoi principi.
(7)Il 15 dicembre 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/913/PESC (4), la quale ha contribuito a elevare il profilo del codice, facilitando in questo modo l'adesione al codice di nuovi membri. È una priorità dell'Unione proseguire il dialogo tra Stati firmatari e non firmatari al fine di promuovere ulteriormente l'universalità del codice, la sua migliore attuazione e il suo rafforzamento. La presente decisione dovrebbe contribuire a tale processo.
(8)Su un piano più generale, la continua proliferazione dei missili balistici in grado di trasportare ADM è fonte di crescente preoccupazione per la comunità internazionale, in particolare i programmi missilistici in corso in Medio Oriente, Asia nordorientale e Asia sudorientale.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D2370