La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 (2) la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 non prevedeva tuttavia la possibilità, per le società che non hanno esportato i filati di poliestere ad alta tenacità durante il periodo dell'inchiesta iniziale, di richiedere un riesame al fine di determinare se anch'esse possano essere assoggettate all'aliquota del dazio stabilita per le società che hanno collaborato non incluse nel campione.
(3)Tale riesame potrebbe essere effettuato se un nuovo esportatore o produttore del paese esportatore in questione fornisce alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che 1) non ha esportato il prodotto durante il periodo dell'inchiesta su cui si basavano le misure, 2) non è collegato a un esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite e 3) ha effettivamente esportato le merci in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 per consentire ai nuovi esportatori di richiedere tale riesame.
(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
(6)Alla luce di quanto sopra esposto, è opportuno modificare di conseguenza l'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
«5.Qualora una parte della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:
a)Non ha esportato le merci descritte al paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese, durante il periodo dell'inchiesta iniziale (1o luglio 2008 - 30 giugno 2009),
b)Non è collegata a un esportatore o produttore assoggettato alle misure istituite dal presente regolamento e
c)Ha effettivamente esportato le merci descritte al paragrafo 1 o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo considerevole nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale, la Commissione può modificare l'allegato I al fine di assegnare a tale parte il dazio applicabile ai produttori che hanno collaborato e non sono stati inclusi nel campione, pari al 5,3 %.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 Dicembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2368