La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (1), in particolare l'articolo 68,
considerando quanto segue:
(1)Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici («l'accordo») (3) concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
(2)Uno degli obiettivi della direttiva 2009/81/CE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Per conseguire detto obiettivo le soglie stabilite nella summenzionata direttiva sugli appalti pubblici, contemplate anche nell'accordo, dovrebbero essere allineate in modo da garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio inferiore più vicino, delle soglie fissate nell'accordo.
(3)Per motivi di coerenza è opportuno allineare le soglie fissate nella direttiva 2009/81/CE alle soglie rivedute fissate nella direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:
1)Alla lettera a), l'importo «418 000 EUR» è sostituito da «443 000 EUR»;
2)Alla lettera b), l'importo «5 225 000 EUR» è sostituito da «5 548 000 EUR».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 Dicembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2367