Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il secondo comma dell'articolo 12.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e l'articolo 18.1,
considerando quanto segue:
(1)La decisione BCE/2014/40 (1) ha istituito un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (third covered bond purchase programme, CBPP3). Insieme al programma per l'acquisto di titoli garantiti da attività, al programma di acquisto di attività del settore pubblico e al programma di acquisto per il settore societario, il CBPP3 rientra nel programma ampliato di acquisto di attività (PAA). Il PAA punta a migliorare ulteriormente la trasmissione della politica monetaria, facilitare l'erogazione del credito all'economia dell'area dell'euro, rendere più accessibili le condizioni di finanziamento di famiglie e imprese e contribuire a ricondurre i tassi di inflazione a livelli inferiori, ma prossimi al 2 % nel medio termine, in coerenza con l'obiettivo principale della Banca centrale europea (BCE) di mantenere la stabilità dei prezzi.
(2)Il Consiglio direttivo ha deciso in data 4 ottobre 2017 di perfezionare ulteriormente le norme applicabili all'idoneità per l'acquisto nell'ambito del CBPP3 delle obbligazioni garantite comunemente denominate obbligazioni garantite conditional pass-through (obbligazioni garantite ad estensione condizionata), alla luce dei rischi potenzialmente più elevati ai quali esse espongono l'Eurosistema.
(3)Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2014/40 di conseguenza,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Modifica
All'articolo 2 della decisione BCE/2014/40 è aggiunto il seguente punto 9:
«9.Le obbligazioni garantite sono escluse dagli aquisti ai sensi del CBPP3 laddove: (a) esse abbiano una struttura conditional pass-through, secondo cui eventi predefiniti comportano un'estensione della scadenza dell'obbligazione e un passaggio a una struttura di pagamento che dipende principalmente dai flussi di cassa generati dalle attività nel sottostante aggregato di copertura; e (b) siano emesse da un ente con rating dell'emittente, secondo la regola del first-best, inferiore a CQS3.».
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 1o febbraio 2018.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 20 Novembre 2017
Per il Consiglio Direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0037(01)