La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Gli ordini a pacchetto sono comuni a tutte le classi di attività e possono includere molte e diverse componenti all'interno della stessa classe di attività o in diverse classi di attività. Gli ordini a pacchetto possono pertanto comprendere un numero illimitato di combinazioni di componenti. Di conseguenza, è opportuno adottare un approccio olistico nell'elaborazione di criteri qualitativi al fine di individuare quegli ordini a pacchetto che dovrebbero essere considerati standardizzati e negoziati con frequenza e, pertanto, nell'insieme, aventi un mercato liquido. Per tener conto delle caratteristiche dei diversi tipi di ordine a pacchetto, tali criteri qualitativi dovrebbero includere i criteri generali applicabili a tutte le classi di attività, nonché i criteri specifici applicabili alle diverse classi di attività di un ordine a pacchetto.
(2)Per determinare le classi di derivati soggetti all'obbligo di negoziazione ai sensi del regolamento (UE) n. 600/2014, è necessario che i derivati all'interno di tali classi siano standardizzati e sufficientemente liquidi. Pertanto, è opportuno ritenere che esista un mercato liquido per l'ordine a pacchetto nel suo insieme se tutte le componenti di tale ordine a pacchetto sono della stessa classe di attività e sono soggette all'obbligo di negoziazione. Tuttavia, gli ordini a pacchetto in cui tutte le componenti superano determinate dimensioni o comprendono un ampio numero di componenti non sono considerati sufficientemente standardizzati o liquidi. È pertanto opportuno specificare che gli ordini a pacchetto in cui tutte le componenti sono soggette all'obbligo di negoziazione dovrebbero essere considerati come aventi un mercato liquido se l'ordine a pacchetto è composto da non più di quattro componenti o se non tutte le componenti all'interno dell'ordine a pacchetto superano una dimensione che è elevata rispetto alle normali dimensioni del mercato.
(3)La possibilità di negoziare strumenti finanziari in una sede di negoziazione dimostra che tali strumenti sono standardizzati e relativamente liquidi. È pertanto opportuno considerare che se tutte le componenti di un ordine a pacchetto sono disponibili a fini di negoziazione in una sede di negoziazione, tale ordine a pacchetto nel suo insieme ha potenzialmente un mercato liquido. Un ordine a pacchetto dovrebbe essere considerato disponibile per la negoziazione se una sede di negoziazione lo offre a fini di negoziazione ai propri membri, partecipanti o clienti.
(4)Mentre è possibile negoziare ordini a pacchetto con molte e diverse componenti, la liquidità è concentrata in pacchetti costituiti esclusivamente di componenti della stessa classe di attività, come i derivati su tassi di interesse,i derivati su strumenti rappresentativi di capitale, i derivati su crediti o i derivati su merci. Di conseguenza, gli ordini a pacchetto composti solo di derivati di una di tali classi di attività dovrebbero poter essere considerati come ordini aventi un mercato liquido, mentre gli ordini a pacchetto composti da componenti di derivati appartenenti a più di una di tali classi di attività non sono negoziati con frequenza e, pertanto, non hanno un mercato liquido. Inoltre, gli ordini a pacchetto che comprendono componenti di classi di attività diverse da derivati su tassi di interesse, derivati su strumenti rappresentativi di capitale, derivati su crediti o derivati su merci non sono sufficientemente standardizzati e, di conseguenza, non sono considerati come aventi un mercato liquido.
(5)È pertanto necessario specificare una metodologia per determinare se esiste un mercato liquido per l'ordine a pacchetto nel suo insieme, anche nel caso in cui una o più delle componenti di un ordine a pacchetto non è considerata come avente un mercato liquido o è di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato. Tuttavia, gli ordini a pacchetto in cui nessuna delle componenti ha un mercato liquido, in cui tutte le componenti sono di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato o che sono costituiti da una combinazione di componenti che non hanno un mercato liquido e da componenti che sono di dimensioni elevate rispetto alle normali dimensioni del mercato non sono considerati standardizzati o negoziati con frequenza e, pertanto, dovrebbero essere considerati come non aventi un mercato liquido per l'ordine a pacchetto nel suo insieme.
(6)Per gli ordini a pacchetto costituiti da swap su tassi di interesse, la maggior parte delle operazioni è concentrata in ordini a pacchetto nei quali le componenti hanno determinate durate di riferimento. Soltanto tali ordini a pacchetto dovrebbero essere considerati liquidi nel loro insieme. Al fine di tener conto delle caratteristiche dei vari swap su tassi di interesse, è importante distinguere i contratti che iniziano immediatamente dopo l'esecuzione della negoziazione dai contratti che iniziano a partire da una determinata data in futuro. La durata di un contratto dovrebbe essere calcolata sulla base della data alla quale le obbligazioni contrattuali acquistano efficacia, vale a dire la data di entrata in vigore. Tuttavia, per tener conto della liquidità di tali contratti, nonché per evitare l'elusione, tali durate non dovrebbero essere interpretate in maniera troppo rigorosa, ma piuttosto come intervalli mirati attorno a una durata di riferimento.
(7)Molti partecipanti al mercato negoziano ordini a pacchetto costituiti da due contratti con data di scadenza diversa. In particolare, i contratti roll forward sono altamente standardizzati e negoziati con frequenza. Tali ordini a pacchetto sono utilizzati per sostituire una posizione in un contratto che è più prossima alla scadenza con una posizione in un contratto che scade alla successiva data di scadenza, consentendo così ai partecipanti al mercato di mantenere una posizione di investimento oltre la scadenza iniziale del contratto. È pertanto opportuno ritenere che per tali ordini a pacchetto, nel loro insieme, esista un mercato liquido.
(8)A fini di coerenza e per assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari, è necessario che il presente regolamento e le disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 si applichino a decorrere dalla stessa data.
(9)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2194