Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli Articoli 12.1 e 14.3, e l’Articolo 16,
considerando quanto segue:
(1)L'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) (1) offre la possibilità alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN»), che fanno parte del gruppo con stamperia interna ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, di costituire una persona giuridica distinta per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche, in particolare la produzione di banconote in euro. L'articolo 1, paragrafo 2, prevede le condizioni che tale persona giuridica distinta deve soddisfare per essere considerata come stamperia interna. Una di tali condizioni è quella che prevede che le BCN esercitino un controllo congiunto sull'ente. Attualmente non è espressamente contemplata la possibilità che il controllo congiunto sia esercitato attraverso un'altra persona giuridica congiuntamente controllata, se del caso congiuntamente con una o più BCN. Tuttavia, al fine di permettere alle BCN di scegliere la forma giuridica di cooperazione che esse considerano appropriata e in linea con le disposizioni applicabili della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 12 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la possibilità di un tale controllo congiunto indiretto dovrebbe essere introdotta nel quadro normativo. Pertanto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, dell'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) e al considerando 7 del medesimo, una BCN che abbia chiuso la sua precedente stamperia interna e inizi a utilizzare un'altra stamperia interna organizzata in forma di persona giuridica distinta attraverso l'esercizio di un controllo congiunto indiretto su di essa, deve continuare a far parte del gruppo con stamperia interna.
(2)L'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) permette anche alle BCN che facciano parte del gruppo con stamperia interna di istituire una una cooperazione orizzontale non istituzionalizzata per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche. Per ragioni di certezza del diritto e chiarezza, il quadro giuridico dovrebbe prevedere che una BCN che chiuda la sua stamperia interna possa continuare a far parte del gruppo con stamperia interna attraverso la partecipazione a tale cooperazione orizzontale, a condizione che soddisfi i relativi requisiti. In tale veste, una BCN che chiuda la sua stamperia può scegliere se entrare a far parte del gruppo appaltante nell'accezione di cui all'articolo 3 dell'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) o partecipare alla cooperazione orizzontale.
(3)L'articolo 12 dell'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) prevede che il Consiglio direttivo proceda alla revisione del presente Indirizzo ogni due anni. Il Consiglio direttivo dovrebbe godere di piena discrezione nel determinare se e quando sussiste la necessità di tale revisione.
(4)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44),
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Modifiche
L'Indirizzo (UE) 2015/280 della Banca centrale europea (BCE/2014/44) è modificato come segue:
1.Al punto 2 dell'articolo 1, è aggiunto il comma seguente:
«Il controllo sulle stamperie interne organizzate in forma di persona giuridica distinta può anche essere esercitato, se del caso congiuntamente con una o più BCN, da un'altra persona giuridica congiuntamente controllata dalle BCN nel senso di cui al paragrafo che precede.»;
2.L’articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Principi generali
Le BCN che non utilizzano le stamperie interne né partecipano alla cooperazione orizzontale non istituzionalizzata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, e dell'articolo 8 fanno parte del gruppo appaltante (BCN del gruppo appaltante).»;
3.All'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo 3:
«3.Fatta salva la normativa applicabile dell'Unione e nazionale sugli appalti pubblici, una BCN che chiuda la sua stamperia interna può decidere di continuare a far parte del gruppo con stamperia interna a condizione che partecipi alla cooperazione orizzontale non istituzionalizzata sulla base di un accordo di cooperazione nell'accezione di cui all'articolo 8.»;
4.All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Per assolvere congiuntamente funzioni pubbliche, le BCN del gruppo con stamperia interna valutano: a) la costituzione di una persona giuridica distinta composta dalle loro stamperie interne o la detenzione di una partecipazione in esse; oppure b) l'instaurazione di una cooperazione orizzontale non istituzionalizzata sulla base di un accordo di cooperazione.»;
5.L'articolo 12 è soppresso.
Articolo 2
Efficacia
Gli effetti del presente Indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle BCN.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente Indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 ottobre 2017
Per il Consiglio Direttivo della Bce
Il Presidente della Bce
Mario DRAGHI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017O0031