Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 Novembre 2017 che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 3, lettere b) e d), e l'articolo 18, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Un mercato interno dell'energia pienamente funzionante e interconnesso è fondamentale per mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili.

(2)Il buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica dovrebbe offrire ai produttori incentivi adeguati per investire nella nuova generazione di energia, compresa l'energia elettrica da fonti rinnovabili, prestando particolare attenzione alle regioni e agli Stati membri più isolati nel mercato dell'energia dell'Unione. Il buon funzionamento del mercato dovrebbe altresì offrire ai consumatori misure idonee per promuovere un impiego più efficiente dell'energia, il che presuppone la sicurezza dell'approvvigionamento energetico.

(3)Il regolamento (CE) n. 714/2009 stabilisce norme non discriminatorie per le condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica; esso fissa, in particolare, norme per l'allocazione della capacità da applicarsi alle interconnessioni e ai sistemi di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri di energia elettrica. Ai fini della transizione verso un mercato dell'energia elettrica veramente integrato e della sicurezza operativa, è opportuno elaborare norme sul bilanciamento efficienti per fornire incentivi agli operatori di mercato affinché contribuiscano a risolvere i problemi di scarsità del sistema di cui sono responsabili. In particolare, è necessario stabilire norme relative agli aspetti tecnici e operativi del bilanciamento del sistema e alla contrattazione di energia, Tali norme dovrebbero riguardare altresì le riserve di potenza relative al sistema.

(4)Il regolamento (UE) 2017/1485 (2) della Commissione stabilisce norme armonizzate sulla gestione del sistema applicabili ai gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»), ai coordinatori della sicurezza regionale, ai gestori dei sistemi di distribuzione («DSO») e agli utenti rilevanti della rete. Esso individua diversi stati critici del sistema: normale, di allerta, di emergenza, di blackout, di ripristino). Esso inoltre stabilisce i requisiti e i principi per mantenere la sicurezza operativa in tutta l'Unione e mira a promuovere il coordinamento dei requisiti e dei principi per il controllo frequenza/potenza e le riserve a livello di Unione.

(5)Il presente regolamento stabilisce una serie di norme tecniche, operative e di mercato, valide in tutta l'UE, per disciplinare il funzionamento dei mercati del bilanciamento del sistema elettrico. Esso stabilisce le norme per l'acquisizione di capacità di bilanciamento, l'attivazione dell'energia di bilanciamento e il regolamento finanziario dei responsabili del bilanciamento. Esso impone anche lo sviluppo di metodologie armonizzate per l'allocazione di capacità di trasmissione interzonale ai fini del bilanciamento. Tali norme incrementeranno la liquidità dei mercati a breve termine consentendo un aumento degli scambi transfrontalieri e un uso più efficiente della rete elettrica esistente ai fini del bilanciamento dell'energia. Poiché le offerte di acquisto di energia di bilanciamento si troveranno a competere su piattaforme di bilanciamento a livello di UE, vi saranno ricadute positive anche sulla concorrenza.

(6)Il presente regolamento persegue lo scopo di garantire una gestione ottimale e coordinata del sistema europeo di trasmissione dell'energia elettrica, contribuendo allo stesso tempo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione relativi alla penetrazione dell'energia da fonti rinnovabili, oltre a fornire vantaggi per i clienti. I TSO, collaborando se del caso con i DSO, dovrebbero essere responsabili dell'organizzazione dei mercati del bilanciamento europei e adoperarsi per la loro integrazione, mantenendo il sistema bilanciato nel modo più efficiente possibile. A tal fine, i TSO dovrebbero lavorare in stretta collaborazione tra di loro e con i DSO, coordinando il più possibile le loro attività per garantire l'efficienza del sistema elettrico, in tutte le regioni e per tutti i livelli di tensione, fatto salvo il diritto della concorrenza.

(7)I TSO dovrebbero essere in grado di delegare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione dei compiti previsti dal presente regolamento. Il TSO delegante dovrebbe restare responsabile del rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di assegnare a terzi i compiti e gli obblighi di cui al presente regolamento. L'assegnazione dovrebbe essere limitata a compiti e obblighi eseguiti a livello nazionale (ad esempio il regolamento degli sbilanciamenti). Le limitazioni dell'assegnazione non dovrebbero comportare inutili modifiche delle disposizioni nazionali vigenti. Tuttavia i TSO dovrebbero restare responsabili dei compiti loro affidati a norma della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) relativamente allo sviluppo di metodologie a livello europeo, nonché all'attuazione e al funzionamento delle piattaforme di bilanciamento a livello europeo. Se, in uno Stato membro, la competenza e l'esperienza nell'esercizio del regolamento degli sbilanciamenti è assegnata a un soggetto terzo, il TSO dello Stato membro può chiedere ai TSO e all'ENTSO-E di autorizzare tale soggetto terzo a partecipare all'elaborazione della proposta. Tuttavia, il TSO dello Stato membro in collaborazione con tutti gli altri TSO resta responsabile dell'elaborazione della proposta e tale responsabilità non può essere trasferita a un soggetto terzo.

(8)Le norme che definiscono il ruolo dei prestatori di servizi di bilanciamento e il ruolo dei responsabili del bilanciamento assicurano un approccio equo, trasparente e non discriminatorio. Inoltre, le norme sui termini e le condizioni relativi al bilanciamento stabiliscono i principi e i ruoli in base ai quali saranno svolte le attività di bilanciamento disciplinate dal presente regolamento; esse garantiscono altresì un'adeguata concorrenza basata sulla parità di condizioni tra gli operatori di mercato, compresi gli aggregatori di gestione della domanda e i mezzi a livello di distribuzione.

(9)Ciascun prestatore di servizi di bilanciamento che intenda fornire energia di bilanciamento o capacità di bilanciamento dovrebbe superare un processo di qualificazione definito dai TSO in stretta cooperazione con i DSO, ove necessario.

(10)L'integrazione dei mercati dell'energia di bilanciamento dovrebbe essere agevolata con la creazione di piattaforme europee comuni per gestire il processo di compensazione dello sbilanciamento e consentire lo scambio di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza e riserve di sostituzione. La cooperazione tra i TSO dovrebbe essere rigorosamente circoscritta a quanto necessario a una progettazione, una realizzazione e una gestione efficienti e sicure di tali piattaforme europee.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2195

 

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