La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 30,
considerando quanto segue:
(1)Il capo V del regolamento (CE) n. 1005/2008 definisce procedure per l'identificazione delle navi che esercitano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (in seguito denominata «INN»), nonché procedure per stabilire un elenco dell'Unione di tali navi (in seguito denominato «l'elenco dell'Unione»). L'articolo 37 del regolamento prevede misure applicabili alle navi figuranti nell'elenco.
(2)L'elenco dell'Unione è stato stabilito dal regolamento (UE) n. 468/2010 della Commissione (2) e successivamente modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 724/2011 (3), (UE) n. 1234/2012 (4), (UE) n. 672/2013 (5), (UE) n. 137/2014 (6), (UE) 2015/1296 (7) e (UE) 2016/1852 (8).
(3)A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008, le navi iscritte negli elenchi delle navi INN adottati da organizzazioni regionali di gestione della pesca devono essere incluse nell'elenco dell'Unione.
(4)Tutte le organizzazioni regionali di gestione della pesca provvedono alla stesura e all'aggiornamento periodico di elenchi delle navi INN conformemente alle loro rispettive norme (9).
(5)Conformemente all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1005/2008, la Commissione, ricevuti gli elenchi delle navi presumibilmente o sicuramente implicate nella pesca INN trasmessi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca, aggiorna l'elenco dell'Unione. La Commissione ha ricevuto nuovi elenchi dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca; è quindi opportuno aggiornare l'elenco dell'Unione.
(6)Poiché la stessa nave può figurare nell'elenco con nomi e/o bandiere differenti in funzione del momento in cui è stata inclusa negli elenchi delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, la versione aggiornata dell'elenco dell'Unione dovrebbe comprendere i differenti nomi e/o bandiere quali stabiliti dalle pertinenti organizzazioni regionali di gestione della pesca.
(7)La nave «Viking» (10), attualmente inclusa nell'elenco dell'Unione, è stata cancellata dall'elenco stabilito dalla Commissione per la conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide (CCAMLR) poiché è stata affondata dalle autorità indonesiane il 14 marzo 2016. La nave dovrebbe pertanto essere rimossa dall'elenco dell'Unione nonostante non sia stata ancora cancellata dall'elenco stabilito dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM).
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 468/2010.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 Novembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2178