La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa (1), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2009/43/CE si applica a tutti i prodotti per la difesa specificati nel relativo allegato, che dovrebbero corrispondere all’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, adottato originariamente dal Consiglio il 19 marzo 2007.
(2)Il 6 marzo 2017 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (2).
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato della direttiva 2009/43/CE.
(4)Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi (3), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
(5)Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i trasferimenti UE di prodotti per la difesa,
Ha adottato la seguente Direttiva:
Articolo 1
L’allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano al più tardi entro il 28 febbraio 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 5 marzo 2018.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 8 Novembre 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017L2054