La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
(1)Le norme di base della direttiva 2012/34/UE riguardanti l'accesso agli impianti di servizio e la fruizione dei servizi prestati in tali impianti, quali le disposizioni in materia di diritti d'accesso, le norme procedurali fondamentali circa il trattamento delle richieste e le prescrizioni sulla pubblicazione di informazioni, si applicano a tutti gli impianti di servizio. La direttiva 2012/34/UE stabilisce inoltre norme differenti per i vari tipi di servizi prestati negli impianti di servizio. Anche tali distinzioni dovrebbero essere rispecchiate nel presente regolamento.
Tenuto conto delle finalità e dell'ambito di applicazione della direttiva 2012/34/UE, le disposizioni sull'accesso ai servizi prestati negli impianti di servizio dovrebbero riguardare solo i servizi connessi alla prestazione di servizi di trasporto ferroviario.
(2)Al fine di evitare oneri eccessivi per gli operatori degli impianti di servizio di importanza marginale, appare opportuno prevedere la possibilità per gli organismi di regolamentazione di esentare gli operatori degli impianti di servizio da tutte o da alcune delle disposizioni del presente regolamento, ad eccezione di talune disposizioni riguardanti l'obbligo di pubblicare una descrizione dell'impianto di servizio, nel caso in cui l'organismo di regolamentazione ritenga che l'impianto non rivesta importanza strategica per il funzionamento del mercato. L'organismo di regolamentazione dovrebbe anche essere autorizzato a concedere tali esenzioni nel caso in cui il pertinente mercato degli impianti di servizio sia caratterizzato dalla presenza di molteplici operatori che offrono servizi comparabili in concorrenza tra loro o nel caso in cui un organismo di regolamentazione ritenga che alcune disposizioni specifiche del presente regolamento potrebbero incidere negativamente sul funzionamento del mercato degli impianti di servizio. Ciò potrebbe avvenire ad esempio nel caso di un'impresa ferroviaria che presta servizi a un'altra impresa ferroviaria al fine di assistere quest'ultima in località remote nell'ambito di una collaborazione che si rende necessaria a causa dei costi economici che essa dovrebbe altrimenti sostenere.
Gli organismi di regolamentazione dovrebbero valutare le domande di esenzione singolarmente, caso per caso. Nel caso in cui, a seguito di un reclamo in merito all'accesso all'impianto di servizio o al servizio ferroviario in questione, giudichi che le circostanze sono mutate in misura tale che un'esenzione concessa in precedenza ha un'incidenza negativa sul mercato dei servizi di trasporto ferroviario, l'organismo di regolamentazione dovrebbe riesaminare un'esenzione e potrebbe revocarla.
Gli organismi di regolamentazione dovrebbero garantire l'applicazione coerente delle esenzioni in tutti gli Stati membri; dovrebbero elaborare principi comuni per l'applicazione delle disposizioni in materia di esenzioni entro la data di applicazione dell'articolo 2. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 8, della direttiva 2012/34/UE, se necessario, la Commissione può adottare misure che stabiliscono tali principi.
Gli operatori degli impianti di servizio che sono stati esentati dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento restano soggetti a tutte le altre norme in materia di accesso agli impianti di servizio e di fruizione dei servizi ferroviari di cui alla direttiva 2012/34/UE.
(3)Il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. Il presente regolamento, il quale definisce in dettaglio la procedura e i criteri che devono essere seguiti dagli operatori degli impianti di servizio e dai richiedenti, dovrebbe applicarsi anche alle infrastrutture portuali marittime e di navigazione interna collegate ad attività ferroviarie.
La direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) definisce gli obblighi dei soggetti responsabili della manutenzione. Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di tale direttiva.
(4)La trasparenza sulle condizioni di accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari e alle informazioni sui canoni costituisce il presupposto per consentire a tutti i richiedenti di accedere agli impianti di servizio e ai servizi prestati in tali impianti in maniera non discriminatoria. Le riduzioni occulte che sono negoziate individualmente con ciascun richiedente senza seguire gli stessi principi metterebbero a repentaglio il principio dell'accesso non discriminatorio agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari. Le informazioni sui principi dei regimi di riduzione contenute nella descrizione dell'impianto di servizio dovrebbero tuttavia tener conto delle esigenze di riservatezza commerciale.
(5)La direttiva 2012/34/UE impone agli operatori degli impianti di servizio di garantire l'accesso a condizioni non discriminatorie agli impianti di servizio e ai servizi prestati in tali impianti. La direttiva si applica sia nel caso di servizi prestati in proprio sia nel caso di servizi prestati da un operatore di un impianto di servizio. Se necessario per correggere distorsioni di mercato o sviluppi indesiderati nel mercato, l'organismo di regolamentazione dovrebbe essere in grado di chiedere che l'operatore di un impianto di servizio apra l'impianto per la prestazione in proprio, a condizione che ciò sia giuridicamente e tecnicamente fattibile e non comprometta la sicurezza delle operazioni.
(6)Se per accedere a un impianto di servizio è necessario passare attraverso una diramazione o un raccordo privati, l'operatore dell'impianto di servizio dovrebbe fornire informazioni in merito alla diramazione e al raccordo privati. Tali informazioni dovrebbero consentire al richiedente di sapere chi contattare per chiedere l'accesso a questa diramazione a norma dell'articolo 10 della direttiva 2012/34/UE.
(7)I gestori dell'infrastruttura dovrebbero facilitare la raccolta di informazioni sugli impianti di servizio e ridurre gli oneri amministrativi gravanti sugli operatori degli impianti di servizio fornendo un modello in un sito facilmente accessibile come il loro portale web. Tale modello dovrebbe essere elaborato dal settore ferroviario e dagli organismi di regolamentazione, di concerto con gli operatori degli impianti di servizio. Gli operatori degli impianti di servizio sono tenuti a fornire tutte le informazioni pertinenti ai gestori dell'infrastruttura conformemente all'articolo 31, paragrafo 10, e all'allegato IV, punto 6, della direttiva 2012/34/UE. Il gestore dell'infrastruttura principale, al quale deve essere fornita la descrizione dell'impianto di servizio nel caso in cui il gestore dell'infrastruttura alla cui rete è collegato l'impianto in questione sia esentato dall'obbligo di pubblicare il prospetto informativo della rete, dovrebbe essere quello determinato dallo Stato membro ai fini della partecipazione alla rete di cui all'articolo 7 septies della direttiva 2012/34/UE.
(8)Entità differenti possono essere incaricate di decidere in merito alle condizioni di accesso a un impianto di servizio, di assegnare capacità nell'impianto di servizio e di prestare servizi ferroviari nell'impianto. In questi casi, tutte le entità interessate devono essere considerate operatori di un impianto di servizio ai sensi della direttiva 2012/34/UE. Ognuna di esse inoltre dovrebbe soddisfare le prescrizioni del presente regolamento per la parte di cui è responsabile. Se un impianto è di proprietà, è amministrato ed è gestito da più entità, solo quelle effettivamente tenute a fornire le informazioni e a decidere sulle richieste di accesso all'impianto di servizio e di fruizione dei servizi ferroviari dovrebbero essere considerate operatori dell'impianto di servizio.
(9)Secondo la prassi attuale, in molti casi chiedono accesso agli impianti di servizio richiedenti quali caricatori e spedizionieri. L'impresa ferroviaria designata dal richiedente tuttavia spesso non intrattiene una relazione contrattuale con l'operatore dell'impianto di servizio. È pertanto opportuno chiarire che non solo le imprese ferroviarie ma anche altri richiedenti dovrebbero avere il diritto di chiedere l'accesso agli impianti di servizio allecondizioni specificate nel presente regolamento, nel caso in cui il diritto nazionale preveda tale possibilità. Gli operatori di tali impianti di servizio dovrebbero essere vincolati dal presente regolamento, a prescindere dal fatto che intrattengano una relazione contrattuale con un'impresa ferroviaria o con un altro richiedente autorizzato a richiedere capacità negli impianti di servizio conformemente al diritto nazionale.
(10)Le tracce ferroviarie e la capacità negli impianti di servizio sono spesso assegnate da entità differenti. È importante quindi che tali entità comunichino tra loro al fine di garantire la coerenza delle tracce ferroviarie previste e delle fasce orarie programmate negli impianti di servizio in modo da assicurare la circolazione efficiente e agevole dei treni. Lo stesso dovrebbe avvenire in quelle situazioni in cui un richiedente chiede servizi ferroviari in un impianto che sono prestati da fornitori differenti. Per i servizi non direttamente correlati alla capacità di infrastruttura, tale collaborazione non sarebbe necessaria.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2177