Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 Ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il Regolamento (UE) n. 994/2010.

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il gas naturale («gas») è una componente essenziale dell'approvvigionamento energetico dell'Unione. L'Unione importa un'ampia percentuale di gas da paesi terzi.

(2)Una grave interruzione dell'approvvigionamento di gas può ripercuotersi su tutti gli Stati membri, sull'Unione e sulle parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità dell'energia firmato ad Atene il 25 ottobre 2005. Può inoltre danneggiare seriamente l'economia dell'Unione con gravi conseguenze sociali, in particolare sui gruppi di clienti vulnerabili.

(3)Scopo del presente regolamento è disporre tutte le misure necessarie ad assicurare la continuità dell'approvvigionamento di gas in tutta l'Unione, in particolare ai clienti protetti in caso di condizioni climatiche difficili o di interruzioni dell'approvvigionamento di gas. Tali obiettivi dovrebbero essere conseguiti attraverso misure improntate alla massima efficienza economica e senza falsare i mercati del gas.

(4)Il diritto dell'Unione, in particolare la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), ha già avuto un impatto positivo considerevole sulla sicurezza dell'approvvigionamento di gas in termini sia di preparazione che di mitigazione. Gli Stati membri sono ora più attrezzati a far fronte ad una crisi di approvvigionamento in quanto sono tenuti a stabilire piani di azione preventivi e piani di emergenza; sono ora inoltre più protetti nella misura in cui devono conformarsi ad una serie di obblighi in ordine alla capacità delle infrastrutture e all'approvvigionamento di gas. Nondimeno, la relazione della Commissione dell'ottobre 2014 sull'attuazione del regolamento (UE) n. 994/2010 ha messo in evidenza settori in cui dei miglioramenti al regolamento potrebbero rafforzare ulteriormente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione.

(5)Nella comunicazione del 16 ottobre 2014 sulla resilienza di breve termine del sistema del gas europeo, la Commissione ha analizzato gli effetti di un'interruzione parziale o totale degli approvvigionamenti di gas provenienti dalla Russia concludendo che le politiche nazionali da sole non sono molto efficaci in caso di grave interruzione, poiché il loro ambito è per definizione limitato. Dagli stress test è emerso che un approccio più collaborativo tra Stati membri potrebbe ridurre sensibilmente le conseguenze di scenari di interruzione particolarmente gravi negli Stati membri più vulnerabili.

(6)La sicurezza energetica costituisce uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della Commissione, del 25 febbraio 2015, su una «Strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata di una politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici» che sottolinea ulteriormente il principio «l'efficienza energetica al primo posto» e la necessità di attuare gli atti giuridici dell'Unione vigenti nel settore dell'energia. La comunicazione pone in evidenza che l'Unione dell'energia riposa sulla solidarietà, principio sancito dall'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e sulla fiducia, componenti necessarie della sicurezza energetica. Il presente regolamento è inteso a rafforzare l'una e l'altra tra gli Stati membri e a predisporre le misure necessarie a perseguire tale scopo. Nel valutare i piani d'azione preventivi e i piani di emergenza stabiliti dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe anche poterne attirare l'attenzione sugli obiettivi dell'Unione dell'energia.

(7)Il corretto funzionamento del mercato interno del gas è il modo migliore per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione e per ridurre l'esposizione dei singoli Stati membri agli effetti dannosi delle interruzioni di approvvigionamento di gas. Se la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in uno Stato membro è in pericolo, gli interventi predisposti unilateralmente dallo Stato membro rischiano di compromettere il corretto funzionamento del mercato interno del gas e l'approvvigionamento di gas ai clienti in altri Stati membri. Per far sì che il mercato interno del gas funzioni anche in caso di carenza dell'approvvigionamento, è necessario prevedere solidarietà e coordinamento nella risposta alle crisi di approvvigionamento di gas, sia in termini di prevenzione che di reazione alle effettive interruzioni di approvvigionamento di gas.

(8)Un mercato interno dell'energia realmente interconnesso, caratterizzato da molteplici punti di entrata e dall'inversione dei flussi, può essere realizzato soltanto tramite la completa interconnessione delle sue reti del gas, la costruzione di hub per il gas naturale liquefatto (GNL) nelle regioni dell'Europa meridionale e orientale, il completamento del corridoio nord-sud e del corridoio meridionale del gas e l'ulteriore sviluppo della produzione domestica. È pertanto necessario accelerare lo sviluppo delle interconnessioni e dei progetti, già preselezionati nella strategia di sicurezza energetica, volti a diversificare le fonti di approvvigionamento.

(9)Finora non si è sfruttato appieno il potenziale di maggiore efficienza anche economica insito nella cooperazione regionale. Non si tratta solo di coordinare meglio le misure nazionali di mitigazione in situazioni d'emergenza, ma anche di adottare misure nazionali di prevenzione, ad esempio le politiche nazionali di stoccaggio o quelle relative al GNL, che possono essere strategicamente importanti in alcune regioni dell'Unione.

(10)In uno spirito di solidarietà, la cooperazione regionale, con la partecipazione delle autorità pubbliche e delle imprese di gas naturale, dovrebbe essere il principio guida del presente regolamento, al fine di attenuare i rischi individuati e ottimizzare i benefici del coordinamento delle misure, nonché per attuare misure improntate alla massima efficienza economica a favore dei consumatori dell'Unione. La cooperazione regionale dovrebbe essere progressivamente completata da una prospettiva più a livello dell'Unione, che consenta di ricorrere a tutti gli approvvigionamenti e a tutti gli strumenti disponibili nell'intero mercato interno del gas. La valutazione a livello di Unione dei corridoi di approvvigionamento di emergenza dovrebbe essere integrata nel quadro della cooperazione regionale.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1938

 

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