Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 28 gennaio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/146/UE (1) relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («accordo»).
(2)Il primo protocollo (2) dell'accordo stabiliva, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell'Unione nella zona di pesca soggetta alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Maurizio («Maurizio») e la contropartita finanziaria concessa dall'Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.
(3)La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione, un nuovo protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo»). Il protocollo è stato siglato il 26 aprile 2017.
(4)L'obiettivo del protocollo è consentire all'Unione e a Maurizio di collaborare più strettamente per promuovere una politica sostenibile della pesca, uno sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio, e gli sforzi compiuti da tale paese per sviluppare un'economia oceanica sostenibile.
(5)È opportuno firmare il protocollo.
(6)Al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell'Unione, del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio («protocollo»), con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, in conformità del suo articolo 15, a decorrere dalla sua firma, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 23 Ottobre 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
K. IVA
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1960