Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/1969 della Commissione del 27 Ottobre 2017 che modifica l'allegato della Decisione d’Esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità...

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, debbano essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione.

(3)Dalla data della sua adozione, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione relativa all'influenza aviaria. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5) al fine di stabilire norme riguardanti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.

(4)La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6) allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

(5)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato inoltre modificato ripetutamente per tenere conto delle modifiche nella delimitazione delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1930 della Commissione (7) in seguito alla notifica, da parte dell'Italia e della Bulgaria, di ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nei due Stati membri. L'Italia ha notificato alla Commissione focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone di restrizione intorno alle aziende avicole infette, in conformità alla direttiva 2005/94/CE. La Bulgaria ha notificato alla Commissione un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda di anatre situata nella regione di Dobrich e l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda infetta, in conformità alla direttiva 2005/94/CE.

(6)Dopo la data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/1930, l'Italia ha notificato alla Commissione nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate nelle regioni Lombardia e Veneto. Inoltre, la Bulgaria ha notificato alla Commissione un ulteriore focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata nella regione di Haskovo.

(7)La Bulgaria e l'Italia hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito di questi recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a tutte le aziende avicole infette.

(8)La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria e dall'Italia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri sono situati a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

(9)Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. Le voci relative alla Bulgaria e all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica in tali Stati membri in relazione a detta malattia. In particolare, negli elenchi di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone di protezione e sorveglianza nella regione di Haskovo, in Bulgaria, e nelle regioni Lombardia e Veneto in Italia, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE.

(10)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nei due Stati membri, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(11)La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(12)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 Ottobre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1969

 

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