La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni conformemente ai detti articoli (1) e viste le osservazioni trasmesse,
considerando quanto segue:
1.PROCEDIMENTO
(1)Il 7 gennaio 2015 la Francia ha notificato alla Commissione una gara d'appalto relativa alla creazione e alla gestione in Bretagna di una centrale di produzione di energia elettrica del tipo ciclo combinato a gas («CCG») (2). La Francia ha trasmesso ulteriori informazioni alla Commissione con lettere del 5 giugno 2015 e del 10 e 17 settembre 2015.
(2)Il 13 novembre 2015 la Commissione ha informato la Francia della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso «TFUE») in relazione alla misura in oggetto (la «decisione di avvio»).
(3)La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alla misura in questione.
(4)La Commissione ha ricevuto alcune osservazioni da parte degli interessati e le ha trasmesse alle autorità francesi per dare loro la possibilità di commentarle. La Francia ha fatto pervenire i suoi commenti al riguardo con lettera dell'8 giugno 2016.
(5)Il 12 maggio e il 5 settembre 2016 la Commissione ha inviato un elenco di domande alle autorità francesi che hanno risposto con lettere, rispettivamente, dell'8 giugno e del 5 ottobre 2016. Il 5 settembre la Commissione ha inviato un nuovo elenco di domande alle autorità francesi che hanno risposto il 5 ottobre 2016.
2.DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA
(6)La gara d'appalto e il contesto che ha condotto alla sua indizione sono illustrati in dettaglio nella decisione di avvio (punti da (4) a (29)]. Le sezioni che seguono ne costituiscono un estratto.
2.1. La gara d'appalto
(7)Le autorità francesi ritengono che la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in Bretagna sia messa a rischio dalla scarsa capacità di produzione di elettricità in questa regione, dai vincoli della rete, dalla crescita dei consumi e da un'elevata sensibilità termica.
(8)Nel 2010 diverse autorità francesi hanno sottoscritto il cosiddetto Patto elettrico bretone (di seguito «PEB») che si fonda sui tre pilastri di seguito riportati: primo, la gestione della domanda; secondo, la produzione di energie rinnovabili e la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico; il terzo pilastro è costituito invece, da un lato, dal potenziamento e dallo sviluppo della rete elettrica locale e, dall'altro, dalla creazione di un mezzo di produzione elettrica di tipo convenzionale. È quest'ultimo a costituire l'oggetto della misura notificata dalla Francia.
(9)La gara d'appalto rientra nell'ambito dell'articolo L. 311-10 del codice dell'energia. Il bando di gara n. 2011/S 120-198224 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 25 giugno 2011 dal ministro dell'Energia. Quest'ultimo ha poi selezionato il progetto, che è stato scelto in base al parere dell'autorità di regolamentazione nazionale del settore dell'energia (Commission de Régulation de l'Energie, di seguito «CRE») che ha istruito il procedimento conformemente ai testi normativi francesi (4).
(10)Conformemente al capitolato d'oneri, l'impianto di produzione di energia elettrica deve soddisfare le seguenti condizioni:
1)Ricorrere alla tecnologia del ciclo combinato;
2)Avere una potenza attiva garantita di 450 MW (+ 15/– 10 %) che il produttore s'impegna a poter immettere nella rete;
3)Utilizzare esclusivamente gas naturale come fonte di energia primaria;
4)Avere un'efficienza elettrica riferita al potere calorifico netto (5) (NCV) di almeno il 54 %;
5)Essere interamente collocato in un'area ben definita (situata nella zona nord-occidentale della Bretagna, nel dipartimento del Finistère);
6)Garantire che il termine per la mobilitazione delle offerte non sia superiore a quindici ore in caso di impianto fermo e a due ore di caso di impianto in funzione;
7)Garantire che la durata minima delle offerte di adeguamento sia inferiore o uguale a tre ore per l'impianto in funzione e a otto ore per l'impianto fermo;
8)Garantire che non vi siano vincoli di durata massima per l'attivazione delle offerte di adeguamento;
9)Essere dotato di un contatore con telerivelamento della curva di carico e di dispositivi per la telemisura dei valori caratteristici della sua produzione di elettricità.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32017D1540