Regolamento d’Esecuzione (UE) 2017/1536 della Commissione dell'11 Settembre 2017 relativo a una misura urgente sotto forma di aiuto alle Aziende aventi non oltre 50 capi della specie suina ubicate in talune zone della Polonia…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 221,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una delle malattie infettive più importanti degli animali appartenenti alla specie suina. Dal 2014 alle frontiere orientali dell'Unione si è verificata l'insorgenza di focolai sia presso capi selvatici, sia presso aziende e, al fine di controllare la malattia, sono state adottate rigorose restrizioni sanitarie a livello dell'Unione.

(2)Al fine di aumentare il livello complessivo di biosicurezza nella zona geografica ad alto rischio di peste suina africana ed evitare nuovi focolai nelle aziende, la Polonia ha stabilito nuovi requisiti nazionali destinati alle aziende che vanno oltre i requisiti vigenti nell'Unione, per mezzo del regolamento del ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale del 5 luglio 2017 che modifica il regolamento sulle misure adottate in relazione all'insorgenza di peste suina africana (2). I nuovi requisiti riguardano in particolare il trattamento e l'alimentazione dei capi, la costruzione, la disinfezione e il controllo dell'accesso alle aziende. Alcune aziende saranno costrette a cessare la produzione di carne suina entro una determinata data stabilita dalle autorità nazionali.

(3)Il mercato della carne suina a livello nazionale e dell'Unione è stato gravemente colpito dalle restrizioni sanitarie adottate in seguito all'insorgenza di focolai di peste suina africana e, di conseguenza, sono state recentemente adottate misure di mercato eccezionali, conformemente all'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Inoltre, considerata l'elevata dipendenza dalle esportazioni del settore della carne suina nell'Unione, ulteriori casi di peste suina africana presso aziende potrebbero destabilizzare gravemente il mercato, qualora fossero applicate restrizioni commerciali.

(4)In tale contesto, le misure adottate su base volontaria dalla Polonia sono necessarie per ridurre il rischio di ulteriori casi di peste suina africana e, di conseguenza, tali misure in definitiva contribuiscono alla stabilità del mercato della carne suina nell'Unione in futuro.

(5)Considerato che la maggior parte dei focolai di peste suina africana sul territorio polacco si sono registrati presso aziende aventi un numero modesto di capi della specie suina e che nelle zone a rischio il 50 % delle aziende possiede meno di 10 capi e il 90 % meno di 50, è particolarmente auspicabile, nonché nell'interesse dell'Unione, che la Polonia applichi dette misure a tali aziende. Tuttavia tali aziende non possono sostenere l'onere e i costi necessari al rispetto dei nuovi requisiti e di conseguenza la loro applicazione le obbligherà nella maggior parte dei casi a cessare la produzione di carne suina, per cui in futuro i produttori interessati saranno privati di una parte significativa di reddito.

(6)Il fatto che sia nell'interesse dell'Unione, da una prospettiva di stabilità del mercato dell'Unione, che le nuove misure nazionali si applichino esattamente a quelle aziende che subirebbero una perdita di reddito in conseguenza dei requisiti pertinenti, costituisce un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Tale problema specifico non può essere affrontato con le misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 del predetto regolamento. Da una parte, esso non è collegato specificamente a una turbativa del mercato esistente o a una precisa minaccia reale a esso. Dall'altra parte, le misure nazionali non impongono le restrizioni commerciali di cui all'articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e non mirano a lottare direttamente contro la diffusione degli attuali focolai di peste suina africana.

(7)Tenuto conto della relazione fra le dimensioni delle aziende e la relativa capacità di adattamento ai nuovi requisiti nonché dei dati relativi ai focolai passati, la presente misura urgente dovrebbe essere soggetta a un requisito concernente le dimensioni massime del branco. Onde evitare il rischio di frode, le dimensioni massime rilevanti del branco appartenente a un'azienda dovrebbero essere limitate alla media del recente passato. Al fine di prevenire un improvviso aumento di offerta di carne suina nelle zone interessate e ogni altro eventuale impatto negativo sul mercato, si dovrebbe stabilire un periodo durante il quale gli animali lascino l'azienda in seguito all'emissione di un'ordinanza di cessazione della produzione di carne suina, tenendo in considerazione il normale ciclo di produzione. A fini amministrativi il titolare dovrebbe disporre di un tempo massimo per presentare domanda di aiuto in seguito alla cessazione della produzione di carne suina.

(8)Per evitare rischi di doppio finanziamento, le perdite di reddito rilevanti non dovrebbero essere state compensate da aiuti di Stato o da assicurazioni e l'aiuto dovrebbe essere limitato ai capi ammissibili per i quali non è stato percepito alcun altro contributo finanziario dell'Unione.

(9)Per evitare rischi di sovracompensazione, i beneficiari dovrebbero inoltre poter riprendere la produzione dopo un determinato periodo, se risultano conformi ai nuovi requisiti.

(10)L'aiuto dovrebbe essere limitato a quanto strettamente necessario per affrontare l'urgenza per quanto riguarda sia i beneficiari, sia l'importo totale dell'aiuto. L'aiuto concesso al beneficiario dovrebbe essere equivalente a una somma forfettaria per capo che copra la perdita di reddito temporanea della produzione. L'importo totale dell'aiuto e l'assegnazione complessiva del bilancio dovrebbero essere basati sulle informazioni ricevute dalla Polonia e corrispondenti alle entrate generate dalla produzione di carne suina per le dimensioni medie del branco appartenente all'azienda. Poiché l'aiuto compenserà solo parzialmente le perdite di reddito futuro subite dai titolari che cessano la produzione, la Polonia dovrebbe poter concedere un ulteriore sostegno a tali titolari, alle stesse condizioni.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1505216447116&uri=CELEX:32017R1536

 

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