Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 88/540/CEE del Consiglio (2) l'Unione è diventata parte della convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono («convenzione di Vienna») e del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono («protocollo di Montreal»). Successivamente sono stati approvati gli emendamenti del protocollo di Montreal seguenti: il primo emendamento con decisione 91/690/CEE del Consiglio (3); il secondo emendamento, con decisione 94/68/CE del Consiglio (4); il terzo emendamento, con decisione 2000/646/CE del Consiglio (5); il quarto emendamento, con decisione 2002/215/CE del Consiglio (6).
(2)In occasione della 28a riunione delle parti del protocollo di Montreal, svoltasi a Kigali in Ruanda dal 10 al 15 ottobre 2016, è stato adottato il testo di un ulteriore emendamento del protocollo di Montreal («emendamento di Kigali») che aggiunge una riduzione graduale del consumo e della produzione di idrofluorocarburi alle misure di controllo del protocollo di Montreal.
(3)Una riduzione graduale del consumo e della produzione di idrofluorocarburi è necessaria per ridurre il contributo di tali sostanze ai cambiamenti climatici e per prevenire la loro introduzione illimitata, in particolare nei paesi in via di sviluppo.
(4)L'emendamento di Kigali costituisce un contributo necessario all'attuazione dell'accordo di Parigi, approvato con la decisione del Consiglio (UE) 2016/1841 (7) per quanto riguarda il suo obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per contenere tale aumento addirittura a 1,5 °C al di sopra dei livelli preindustriali.
(5)L'estensione delle competenze esercitate dall'Unione nei settori disciplinati dalla convenzione di Vienna e dal protocollo di Montreal si è evoluta in modo considerevole dal 1988. Il depositario dovrebbe essere informato di qualunque modifica rilevante dell'estensione delle competenze dell'Unione in tali settori, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Vienna.
(6)L'Unione ha già adottato strumenti concernenti i settori disciplinati dall'emendamento di Kigali, compreso il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).
(7)È opportuno approvare l'emendamento di Kigali,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È approvato, a nome dell'Unione europea, l'emendamento di Kigali del protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
È inoltre approvata la dichiarazione sulle competenze prevista dall'articolo 13, paragrafo 3, della convenzione di Vienna.
I testi dell'emendamento di Kigali e della dichiarazione sulle competenze sono acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di approvazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della convenzione di Vienna, unitamente alla dichiarazione sulle competenze (9).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 Luglio 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
T. TAMM
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1541