La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 97, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La Spagna ha trasmesso una domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pla i Llevant» a norma dell’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(2)La Commissione ha esaminato la domanda e ha concluso che le condizioni stabilite agli articoli da 93 a 96, all’articolo 97, paragrafo 1, e agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono soddisfatte.
(3)Per consentire la presentazione delle dichiarazioni di opposizione a norma dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, è opportuno che la domanda di modifica del disciplinare della denominazione «Pla i Llevant» sia pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
Decide:
Articolo unico
La domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pla i Llevant» (DOP), di cui all’articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013, figura nell’allegato della presente decisione.
Conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013, la pubblicazione della presente decisione conferisce il diritto di opporsi alla modifica del disciplinare di cui al primo comma del presente articolo entro due mesi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 Agosto 2017
Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D0829(01)