La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2003/861/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (1), e in particolare l'articolo 1 della medesima,
vista la decisione 2003/862/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2003, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l'euro quale moneta unica gli effetti della decisione 2003/861/CE relativa all'analisi e alla cooperazione in materia di falsificazione delle monete in euro (2),
considerando quanto segue:
(1)Il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) assicura il coordinamento delle azioni tecniche delle autorità nazionali competenti volte a proteggere le monete in euro contro la falsificazione. Il CTSE è stato istituito con decisione 2005/37/CE della Commissione (3) nell'ambito della Commissione stessa e fa capo all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
(2)Nel 2014 la Commissione ha deciso di riorganizzare i propri servizi e di trasferire dall'OLAF alla direzione generale per gli affari economici e finanziari (DG ECFIN) le mansioni relative alla preparazione delle iniziative legislative e regolamentari della Commissione finalizzate alla protezione dell'euro contro la falsificazione e al sostegno in tale settore attraverso la formazione e l'assistenza tecnica. La decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (4) è stata modificata per tener conto di tale cambiamento.
(3)Dopo l'adozione della decisione 2005/37/CE sono stati adottati ulteriori atti giuridici che assegnano compiti al CTSE. Pertanto il CTSE assolve obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dal regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio (6) e dal regolamento (CE) n. 2183/2004 del Consiglio (7), e contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma «Pericle 2020» a norma del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e del regolamento (UE) 2015/768 del Consiglio (9). Tali compiti dovrebbero essere aggiunti a quelli espressamente indicati nella decisione 2005/37/CE.
(4)È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 2005/37/CE della Commissione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Modifiche
La decisione 2005/37/CE è modificata come segue:
1)L’articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Articolo 1
1.È istituito il centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) nell'ambito della DG ECFIN a Bruxelles.
2.Ai fini dell'applicazione della presente decisione il direttore generale della DG ECFIN ha il potere di prendere le misure necessarie e di concludere con autorità di paesi terzi e soggetti privati accordi amministrativi che consentano al CTSE di espletare i suoi compiti. Tali accordi amministrativi possono riguardare, in particolare, la comunicazione e lo scambio di informazioni tecniche.»;
2)L’articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
Il CTSE svolge i seguenti compiti:
a)Analizza e classifica tutti i nuovi tipi di monete in euro false, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1338/2001;
b)Contribuisce al conseguimento degli obiettivi del programma “Pericle 2020” a norma del regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);
c)Svolge i compiti di cui agli articoli 4, 5, 7 e 12 del regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) e agli articoli 2, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio (*3);
d)Presta assistenza ai Centri nazionali di analisi delle monete (CNAC) e alle autorità di polizia e collabora con le autorità competenti al fine di analizzare le monete in euro false e di rafforzare la protezione.
(*1)Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria (programma “Pericle 2020”) e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1)."
(*2)Regolamento (UE) n. 1210/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, relativo all'autenticazione delle monete in euro e al trattamento delle monete non adatte alla circolazione (GU L 339 del 22.12.2010, pag. 1)."
(*3)Regolamento (CE) n. 2182/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 1)»;"
3)All'articolo 3, ultima frase, l'espressione «L'OLAF» è sostituita dall'espressione «La DG ECFIN».
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 Agosto 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1507