La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (1), in particolare l'articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)I documenti di riferimento settoriali messi a punto dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono necessari per aiutare le organizzazioni di un determinato settore a concentrarsi maggiormente sugli aspetti più importanti della loro gestione ambientale e per facilitare la valutazione, la comunicazione e il miglioramento delle loro prestazioni ambientali. Tali documenti includono le migliori pratiche di gestione ambientale, alcuni indicatori di prestazione ambientale e, ove opportuno, esempi di eccellenza nonché sistemi di classificazione che consentono di determinare i livelli delle prestazioni ambientali nei settori considerati.
(2)Le migliori pratiche di gestione ambientale presentate nell'allegato della presente decisione riguardano questioni ambientali fondamentali individuate nel settore della produzione dei prodotti alimentari e delle bevande. Queste pratiche dovrebbero inoltre favorire un'economia più circolare individuando azioni concrete per migliorare la gestione dei rifiuti, incentivare l'utilizzo dei sottoprodotti e prevenire gli sprechi alimentari.
(3)Le organizzazioni che aderiscono ad EMAS non sono obbligate a conformarsi agli esempi di eccellenza di cui al documento di riferimento settoriale, in quanto EMAS lascia alle organizzazioni stesse la valutazione della fattibilità degli esempi in termini di costi e benefici.
(4)Il regolamento (CE) n. 1221/2009 impone alle organizzazioni registrate presso EMAS di tener conto dei documenti di riferimento settoriali quando predispongono il loro sistema di gestione ambientale e quando valutano le loro prestazioni ambientali nelle dichiarazioni ambientali redatte conformemente all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009.
(5)Il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande, oggetto dell'allegato della presente decisione, è stato identificato come un settore prioritario per l'adozione di documenti di riferimento settoriali e transettoriali nella comunicazione della Commissione «Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo dei settori per l'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)» (2).
(6)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il documento di riferimento settoriale relativo alle migliori pratiche di gestione ambientale, agli indicatori di prestazione ambientale settoriale e agli esempi di eccellenza per il settore della produzione di prodotti alimentari e bevande è riportato nell'allegato.
Articolo 2
Le organizzazioni del settore di produzione di prodotti alimentari e bevande registrate a EMAS tengono conto del documento di riferimento settoriale di cui all'articolo 1 e sono invitate a:
-Avvalersi dei pertinenti elementi del documento di riferimento settoriale, quando sviluppano ed applicano il loro sistema di gestione ambientale alla luce delle analisi ambientali,
-Avvalersi dei pertinenti indicatori di prestazione ambientale settoriale descritti nel documento di riferimento settoriale per comunicare in merito alle loro prestazioni per quanto riguarda gli aspetti ambientali più specifici riportati nella loro dichiarazione ambientale,
-Indicare nella dichiarazione ambientale in che modo le migliori pratiche di gestione ambientale e gli esempi di eccellenza sono stati presi in considerazione per valutare le loro prestazioni ambientali e i fattori connessi a tali prestazioni.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il diciannovesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 Agosto 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1508