Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
(2)Nel quadro della politica dell'Unione di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, il Consiglio ha proibito la fornitura di attrezzature chiave per la creazione, l'acquisizione o lo sviluppo di progetti di infrastrutture in Crimea e Sebastopoli in settori importanti, compreso quello energetico. L'obiettivo di tali restrizioni era evitare il consolidamento dell'annessione illegale della Crimea.
(3)Dalla Russia sono state fornite turbine a gas che costituiscono un elemento essenziale per lo sviluppo di nuove centrali elettriche in Crimea, in violazione delle disposizioni contrattuali relative alla vendita iniziale delle turbine alla Russia da parte di una società con sede nell'Unione.
(4)L'obiettivo di tali centrali elettriche è stabilire una fornitura elettrica indipendente per la Crimea e Sebastopoli, sostenendo in questo modo la loro separazione dall'Ucraina e compromettendo l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Inoltre, quest'azione compromette la politica dell'Unione di non riconoscimento dell'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli.
(5)In considerazione di quanto precede è opportuno aggiungere altre persone, entità e organismi nell'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
(6)È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Le persone e le entità elencate nell'allegato del presente regolamento sono aggiunte nell'elenco riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 Agosto 2017
Per il Consiglio
Il Presidente
M. MAASIKAS
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1417