La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 182, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (2) prevede dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.
(2)In considerazione delle condizioni di mercato e delle previsioni prevalenti all'epoca, il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 della Commissione (3) ha stabilito la non applicazione di dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero fino al termine del regime delle quote il 30 settembre 2017.
(3)A norma dell'articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, non vengono applicati dazi addizionali all'importazione se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. Successivamente all'abolizione delle quote zucchero, continuerà ad essere poco probabile che le importazioni di prodotti del settore dello zucchero soggetti al dazio all'importazione previsto dalla tariffa doganale comune perturbino il mercato dell'Unione. Non dovrebbero pertanto essere imposti dazi addizionali su tali importazioni, a meno che la situazione del mercato non cambi in modo significativo a tal riguardo.
(4)La non applicazione di dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 dovrebbe essere pertanto prorogata.
(5)I metodi per calcolare il tenore di saccarosio nell'isoglucosio e in taluni sciroppi di cui all'articolo 42, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 951/2006 saranno integrati in una forma più chiara e aggiornata nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4) mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1344 della Commissione (5) con effetto a decorrere dal 1o ottobre 2017. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni summenzionate dal regolamento (CE) n. 951/2006.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 75/2013 e il regolamento (CE) n. 951/2006,
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
All'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013, la data del «30 settembre 2017» è sostituita dalla data del «30 settembre 2022».
Articolo 2
All'articolo 42 del regolamento (CE) n. 951/2006, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1° Agosto 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1409