La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (3), in particolare l'articolo 3,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (4), in particolare l'articolo 2,
informando gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A.IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE
(1)Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (5) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).
(2)Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Dai termini di tale impegno sui prezzi risulta chiaramente che esso costituisce un insieme di impegni sui prezzi individuali per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.
(3)Con la decisione 2013/423/UE (6) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi in relazione al dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (7) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1408