Regolamento (UE) 2017/1407 della Commissione del 1° Agosto 2017 che rettifica le versioni in lingua bulgara, finlandese, portoghese, spagnola e tedesca del regolamento (UE) n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco…

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Le versioni in lingua bulgara, spagnola e tedesca del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione (2) contengono un errore nell'indicazione alla prima occorrenza nell'allegato della sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti «Sostituto di un pasto per il controllo del peso».

(2)La versione in lingua finlandese del regolamento (UE) n. 432/2012 contiene un errore nelle condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare alla seconda occorrenza nell'allegato della sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti «Sostituto di un pasto per il controllo del peso».

(3)La versione in lingua portoghese del regolamento (UE) n. 432/2012 contiene un errore nelle condizioni e/o restrizioni d'uso dell'alimento e/o dicitura o avvertenza supplementare a entrambe le occorrenze nell'allegato della sostanza nutritiva, sostanza di altro tipo, alimento o categoria di alimenti «Sostituto di un pasto per il controllo del peso».

(4)È opportuno pertanto rettificare di conseguenza le versioni in lingua bulgara, finlandese, portoghese, spagnola e tedesca del regolamento (UE) n. 432/2012. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(5)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° Agosto 2017

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1407

 

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