La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 224,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede che entrambi i tipi di entità debbano, come condizione per la loro registrazione, rispettare, tanto nel loro programma quanto nelle loro attività, i valori sui quali è fondata l'Unione, enunciati nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;
(2)In caso di dubbi quanto al rispetto concreto di tali valori da parte di un partito o di una fondazione, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione possono presentare una richiesta di verifica della situazione all'Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee;
(3)Prima di giungere a una decisione sull'opportunità o meno di revocare la registrazione di un partito o di una fondazione, l'Autorità consulta un comitato di personalità indipendenti, che formula un parere entro due mesi;
(4)Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, è stato istituito un comitato di personalità indipendenti;
(5)L'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 prevede che esso sia costituito da sei membri. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nominano due membri ciascuno.
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
1.Sono nominati membri del comitato di personalità indipendenti per la durata del mandato del Comitato:
-La signora Meglena KUNEVA,
-Il signor António VITORINO.
2. La nomina è subordinata alla firma, da parte di ciascuno dei membri designati, della dichiarazione di indipendenza e dell'assenza di conflitti di interessi allegata alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 Luglio 2017
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1395