Il Consiglio delle Autorità di Vigilanza dell’Autorità Bancaria europea,
visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (1) (il «regolamento» e l’«ABE»),
visto l’articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013 consente l’uso di valutazioni del merito di credito non richieste eseguite da un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») per determinare i fattori di ponderazione del rischio attribuibili agli attivi e agli elementi fuori bilancio per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri qualora l’ABE abbia confermato che le valutazioni del merito di credito non richieste di tale ECAI non differiscono in qualità dalle valutazioni del merito di credito richieste dell’ECAI stessa. In conformità del medesimo articolo, l’ABE è tenuta a rifiutare o revocare la suddetta conferma in particolare nel caso in cui l’ECAI abbia utilizzato una valutazione del merito di credito non richiesta per esercitare pressione sull’entità valutata affinché effettuasse un ordine di valutazione del merito di credito o di altri servizi. Di conseguenza, la decisione dell’ABE 2016/C 266/05 con la quale l’Autorità conferma che le valutazioni del merito di credito non richieste di talune ECAI non differiscono in qualità dalle valutazioni del merito di credito richieste delle stesse ECAI (3) è stata pubblicata il 22 luglio 2016.
(2)Nuove ECAI sono state registrate o certificate in seguito alla pubblicazione della decisione dell’ABE 2016/C 266/05 a norma della quale è altresì necessario effettuare la valutazione di cui all’articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013. Inoltre, un’ECAI che era già registrata al momento della pubblicazione della decisione 2016/C 266/05 ha avviato l’emissione di rating non richiesti in seguito all’adozione di tale decisione sui rating non richiesti. Infine, dalla pubblicazione della decisione 2016/C 266/05, la registrazione da parte dell’agenzia di rating del credito dell’ECAI Feri EuroRating Services AG (4) è stata revocata poiché essa non risponde più alla definizione di ECAI di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 98, del regolamento (UE) n. 575/2013. In seguito ai menzionati sviluppi, è necessario effettuare la valutazione di cui all’articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013 anche per le ECAI di recente registrazione o certificazione e per l’unica ECAI che di recente fornisce valutazioni del merito di credito non richieste nonché eliminare qualsivoglia riferimento all’organismo che non possiede più i requisiti per essere riconosciuto come ECAI a decorrere dalla pubblicazione della decisione 2016/C 266/05.
(3)Le ECAI interessate sono state informate dell’intenzione dell’ABE di adottare la presente decisione e hanno avuto l’opportunità di esprimere il proprio parere in merito.
(4)La decisione 2016/C 266/05 dovrebbe essere modificata di conseguenza,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
La decisione dell’Autorità bancaria europea n. 2016/C 266/05 è modificata come segue:
(1)Nell’allegato le seguenti ECAI sono aggiunte all’elenco:
-Creditreform Rating AG
-Egan-Jones Ratings Co.
-HR Ratings de México, S.A. de C.V.
-INC Rating Sp. z o.o.
-modeFinance S.r.l.
-Rating-Agentur Expert RA GmbH
(2)Nell’allegato la seguente ECAI è eliminata dall’elenco:
Feri EuroRating Services AG.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Londra, il 18 Luglio 2017
Per il Consiglio delle Autorità di Vigilanza
Andrea ENRIA
Presidente
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017Y0728(01)