Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1683/95 (2) del Consiglio istituisce un modello uniforme per i visti.
(2)L'attuale disegno comune per il visto adesivo, in circolazione da venti anni, deve essere considerato compromesso a causa di gravi casi di contraffazione e frode.
(3)È pertanto opportuno istituire un nuovo disegno comune con elementi di sicurezza più moderni, per rendere più sicuro il visto adesivo e impedire le falsificazioni.
(4)Su richiesta dell'Irlanda e del Regno Unito, la Commissione dovrebbe definire con lo Stato membro richiedente le opportune modalità per lo scambio di informazioni tecniche con tale Stato membro ai fini del rilascio da parte di quest'ultimo dei visti nazionali.
(5)Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(6)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE (3) del Consiglio; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(7)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE (4) del Consiglio; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(8)Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2011.
(9)Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (5), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6).
(10)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce, ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (7), uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).
(11)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce, ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, (9) uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (10).
(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1683/95,
Hanno adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1683/95 è così modificato:
1)All'articolo 7 sono aggiunti i seguenti commi:
«Su richiesta dell'Irlanda e del Regno Unito, la Commissione definisce con lo Stato membro richiedente le opportune modalità per lo scambio di informazioni tecniche di cui all'articolo 2 ai fini del rilascio dei visti nazionali da parte dello Stato membro richiedente.
I costi per i quali l'Irlanda e il Regno Unito non contribuiscono conformemente all'articolo 5 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono a carico rispettivamente dell'Irlanda o del Regno Unito se essi presentano tale richiesta.»
2)L'allegato è sostituito dall'immagine e dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
I visti adesivi conformi alle prescrizioni di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1683/95 e applicabili fino alla data di cui all'articolo 3, secondo comma, del presente regolamento possono essere usati per i visti rilasciati durante un periodo di sei mesi dopo tale data.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Gli Stati membri applicano il presente regolamento al più tardi quindici mesi dopo l'adozione delle prescrizioni tecniche complementari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1683/95.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 4 Luglio 2017
Per il Parlamento europeo
Il Presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il Presidente
M. MAASIKAS
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R1370