Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 3.1, l'articolo 9.2, l'articolo 12.1, l'articolo 14.3, l'articolo 18.2 e l'articolo 20, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1)Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall'Eurosistema nell'attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro.
(2)Il Consiglio direttivo ha deciso, in data 22 marzo 2017, di perfezionare ulteriormente le regole applicabili agli «enti di liquidazione» nel contesto del quadro relativo alle controparti di politica monetaria dell'Eurosistema, per assicurare il loro trattamento uniforme nell'accesso alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. In particolare, il Consiglio direttivo ha ritenuto appropriato non consentire agli «enti di liquidazione», come definiti nel presente indirizzo, di accedere alle operazioni di poltica monetaria, poiché il loro scopo principale non è coerente con l'attività ordinaria degli enti creditizi, che partecipano regolarmente alle operazioni di politica monetaria.
(3)Per ragioni di trasparenza e chiarezza giuridica, la decisione del Consiglio direttivo del 22 marzo 2017 dovrebbe essere trasposta senza indugio in un atto giuridico vincolante a integrazione dell'indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).
(4)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).
Ha adottato il seguente indirizzo:
Articolo 1
Modifiche
L'indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) è modificato come segue:
1)All'articolo 2 è inserito il punto 99 bis seguente:
«99 bis per “ente di liquidazione” si intende un ente, di proprietà pubblica o privata, (a) il cui scopo principale è il graduale disinvestimento delle proprie attività e la cessazione dell'attività; ovvero (b) per la gestione o il disinvestimento delle attività, costituito per sostenere la ristrutturazione e/o la risoluzione del settore finanziario, incluse le società veicolo per la gestione delle attività derivanti da un'azione di risoluzione sotto forma di applicazione di uno strumento di separazione delle attività ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o della normativa nazionale di recepimento dell'articolo 42 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo o del Consiglio (*2).
(*1) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1)."
(*2) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)»;"
2)Nell'articolo 55 bis, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5.Un ente di liquidazione non è idoneo ad accedere alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema a meno che non sia stato accettato come controparte idonea a partecipare alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema entro il 22 marzo 2017. In tal caso mantiene l'idoneità fino al 31 dicembre 2021, con accesso alle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema di cui al punto 31) dell'articolo 2 limitato al livello medio del suo ricorso alle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema nel corso dei 12 mesi precedenti al 22 marzo 2017, con la possibilità, se del caso, di computare e applicare congiuntamente tale limite a una serie di enti di liquidazione appartenenti allo stesso gruppo. Successivamente, tale ente di liquidazione non è più idoneo ad accedere alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema.»;
3)Nell'articolo 158 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
«3.bis. Con riferimento agli enti di liquidazione ritenuti non idonei ai sensi dell'articolo 55 bis, paragrafo 5, l'Eurosistema può sospendere, limitare o escludere, per motivi prudenziali, l'accesso alle operazioni di politica monetaria delle controparti che convogliano liquidità dell'Eurosistema verso un ente di liquidazione non idoneo.»
Articolo 2
Efficacia e attuazione
1.Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro adottano le misure necessarie a ottemperare al presente indirizzo e le applicano a decorrere dal 21 luglio 2017. Esse notificano alla BCE i testi e le modalità di attuazione relativi a tali misure non oltre il 19 giugno 2017.
Articolo 3
Destinatari
Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 maggio 2017
Per il Consiglio Direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Mario DRAGHI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017O0012