La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a),
visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012,
considerando quanto segue:
(1)Quando una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, riguarda uno o più elementi degli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), si presume che l'apparecchio elettrico destinato a essere usato entro determinati limiti di tensione e fabbricato in base a tale norma soddisfi i relativi obiettivi di sicurezza.
(2)Germania e Norvegia hanno sollevato, rispettivamente nel giugno 2014 e nel luglio 2014, un'obiezione formale nei confronti della norma EN 60335-2-9:2003, «Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — parte 2-9: Requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili similari», modificata da ultimo dalla A13:2010.
(3)Secondo l'obiezione formale della Germania e della Norvegia, la sezione 11 «Riscaldamento» della norma contempla disposizioni insufficienti riguardo ai limiti di temperatura delle superfici accessibili non funzionali. In particolare, la norma consente varie deroghe ai limiti di temperatura che consentono al fabbricante di raddoppiare o di non applicare i valori limite della temperatura a seconda della dimensione, della forma o della parte interessata della superficie dell'apparecchio e che impongono, al massimo, un avviso o un'etichetta di avvertimento. In proposito la sezione 7.1 della norma si limita a imporre un'avvertenza da applicare sulla superficie con la temperatura più alta tra le parti che superano i valori limite. I colori dell'etichetta di avvertimento possono essere diversi da quelli internazionali, il che può confondere gli utilizzatori. Inoltre, a causa dell'ambiguità delle prescrizioni di cui alla norma, essa può essere interpretata nel senso che consente di omettere la misurazione degli aumenti di temperatura in alcune parti di un determinato prodotto, comportamento che può portare al mancato rispetto o al raddoppio dei valori limite della temperatura applicabili secondo la norma per quanto riguarda l'intero prodotto. Di conseguenza il rischio di ustioni per le persone e gli animali domestici permane e la norma in quanto tale non conferisce presunzione di conformità a quanto disposto dalla direttiva 2014/35/CE.
(4)Esaminata la norma EN 60335-2-9:2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, nel gruppo di lavoro della direttiva «Bassa tensione», che è un gruppo di esperti del settore con rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate, la Commissione e la maggior parte degli esperti degli Stati membri hanno accolto gli argomenti presentati da Germania e Norvegia. Si è perciò giunti alla conclusione che la norma non soddisfi gli obiettivi di sicurezza di cui all'allegato I, punto 1, lettera c), della direttiva 2014/35/UE, in combinato disposto con il punto 2, lettera b), di tale allegato.
(5)Considerati gli aspetti di sicurezza che devono essere migliorati e in attesa di una appropriata revisione della norma, il riferimento della norma EN 60335-2-9: 2003, modificata da ultimo dalla A13:2010, dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea unitamente ad un'adeguata limitazione, in conseguenza della quale il richiamo alle parti specifiche della norma oggetto della restrizione non conferisce la presunzione di conformità,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il riferimento della norma EN 60335-2-9:2003, «Apparecchi elettrici d'uso domestico e similare — Sicurezza — parte 2-9: Requisiti particolari per griglie, tostapane e apparecchi da cucina mobili similari», modificata da ultimo dalla A13:2010, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea con le limitazioni elencate in allegato.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 Luglio 2017
Per la Commissione
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Membro della Commissione
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017D1357